L’avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
La formula da utilizzare in una procedura esecutiva immobiliare dal creditore procedente che debba notificare un avviso ai creditori con diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri
La formula da utilizzare in una procedura esecutiva immobiliare dal creditore procedente che debba notificare un avviso ai creditori con diritto di prelazione iscritto nei pubblici registri
Il principio stabilito con la sentenza n. 24235/2015 della Cassazione
L’art. 18 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto il nuovo articolo 164 ter della Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile. Secondo tale norma il creditore, ove non abbia provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito dal
Il creditore che ha ottenuto un titolo esecutivo ai danni del proprio debitore e che ha già provveduto alla notifica del precetto, onde ottenere il pagamento del proprio credito in mancanza di uno spontaneo adempimento del debitore, deve procedere necessariamente ad espropriazione forzata scegliendo tra tre tipologie che si distinguono a seconda dell’oggetto del bene
Il Debitore che, in forza accordo con i propri creditori, abbia ottenuto la loro rinuncia al procedimento esecutivo, onde ottenere l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare e la cancellazione della trascrizione del pignoramento e lo svincolo di eventuali somme incamerate dalla procedura deve presentare, a mezzo del proprio procuratore, una istanza secondo la formula che segue:
Il Debitore che, in forza accordo con i propri creditori, abbia ottenuto la loro rinuncia al procedimento esecutivo, onde ottenere l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare e la cancellazione della trascrizione del pignoramento e lo svincolo di eventuali somme incamerate dalla procedura deve presentare, a mezzo del proprio procuratore, una istanza secondo la formula che segue: