
La dichiarazione di inefficacia del pignoramento
L’art. 18 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162 ha introdotto il nuovo articolo 164 ter della Disposizioni Attuative del Codice di Procedura Civile. Secondo tale norma il creditore, ove non abbia provveduto al deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito dal Codice, deve entro cinque giorni farne dichiarazione formale al debitore e all’eventuale terzo mediante atto notificato del seguente tenore:
– Dichiarazione di inefficacia del pignoramento.
Non senza segnalare che:
– Ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando la nota di iscrizione a ruolo non è stata depositata nei termini di legge;
– La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

La dichiarazione di inefficacia del pignoramento
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