La valutazione delle prove assunte per la cessione del contratto di locazione
Con la pronuncia della Corte d’Appello sopra enunciata viene stabilito che nel caso di divieto di cessione del contratto di locazione o di sublocazione dell’immobile, pena la risoluzione di diritto del rapporto, è il locatore che, intendendosene avvalere, deve fornire la prova della sussistenza del fatto integrante la fattispecie prevista dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto.
In applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto non sufficiente la sola prova orale invocata dal locatore, e cioè la testimonianza della portiera dello stabile, in merito all’asserito abbandono dell’immobile locato da parte del conduttore, atteso che in questo senso non può essere ritenuta tassativa la testimonianza di chi può far testo solo per alcune ore della giornata, ossia quelle di servizio.
Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2572 del 19.01.2011
Sergio Scicchitano
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In applicazione di tale principio, la Corte, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto non sufficiente la sola prova orale invocata dal locatore, e cioè la testimonianza della portiera dello stabile, in merito all’asserito abbandono dell’immobile locato da parte del conduttore, atteso che in questo senso non può essere ritenuta tassativa la testimonianza di chi può far testo solo per alcune ore della giornata, ossia quelle di servizio.
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