
Formazione e lavoro, il periodo vale per gli scatti di anzianità?
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7981/2015 ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza di merito con la quale il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il periodo di formazione e lavoro doveva essere computato nell’anzianità di servizio, nonostante l’esclusione prevista nei precedenti accordi collettivi.
Infatti la contrattazione collettiva non può generare un effetto discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione:
Sul punto la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: ”La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.

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La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7981/2015 ha rigettato il ricorso proposto avverso una sentenza di merito con la quale il giudice di secondo grado aveva ritenuto che il periodo di formazione e lavoro doveva essere computato nell’anzianità di servizio, nonostante l’esclusione prevista nei precedenti accordi collettivi.
Infatti la contrattazione collettiva non può generare un effetto discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione:
Sul punto la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: ”La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c), dell’accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione”.
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