Costruzione canna fumaria: permesso di costruire necessario se modifica prospetto fabbricato
La sentenza n. 4005 del 01/10/2012 del Tribunale Amministrativo della Campania affronta il problema relativo alla realizzazione di una canna fumaria su un edificio.
Secondo tale pronuncia la realizzazione di una canna fumaria che comporti una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce è riconducibile ai lavori di ristrutturazione edilizia realizzati tramite inserimento di nuovi elementi e impianti ed è subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso T.U. sull’edilizia.
Ad avviso dei Giudici campani la realizzazione della canna fumaria per cui è causa avendo comportato l’inserimento di nuovi elementi e impianti rientra nei lavori di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 380/2001 soggetta al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’art.10, comma 1, lettera c), in quanto comportante una modifica del prospetto del fabbricato cui inerisce.
A suffragio di quanto rilevato ha richiamato un costante indirizzo giurisprudenziale che, con riferimento alle canne fumarie, ha statuito che: “È necessario il rilascio del permesso di costruire qualora esse non presentino piccole dimensioni, siano di palese evidenza rispetto alla costruzione e alla sagoma dell’immobile e non possano considerarsi un elemento meramente accessorio ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter, 18 maggio 2001, n. 4246).
Poiché la costruzione della canna fumaria oggetto del giudizio installata sull’edificio, avuto riguardo alle dimensioni, altezza, conformazione e destinazione all’espulsione dei fumi di un esercizio di ristorazione dotato di un forno, ha inciso sul prospetto e la sagoma della costruzione, secondo il TAR Campania è necessario il permesso di costruire atteso che detto intervento ha determinato la realizzazione di un elemento che in alcun modo avrebbe potuto considerarsi meramente accessorio, ovvero di ridotta e aggiuntiva destinazione pertinenziale, come tale assorbito o occultato dalla preesistente struttura dell’immobile.
E dunque il Tribunale ha rigettato il ricorso avverso l’ordine di demolizione.
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