Competenza del giudice della famiglia in materia di separazione
In materia di competenza del giudice di famiglia occorre chiarire se nel procedimento di separazione il giudice sia competente a conoscere di altre questioni oltre quelle specificatamente indicate dalla legislatore quali l’assegnazione della casa coniugale, il regime di affidamento (condiviso o esclusivo) dei figli e i provvedimenti per il mantenimento dei figli e/o del coniuge.
Nel caso in oggetto la moglie chiedeva al giudice della famiglia la restituzione di alcune somme di denaro che il marito avrebbe prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi per propri fini personali, osservando che tali somme erano dovute quale rimborso o restituzione della quota parte del patrimonio comune ai sensi dell’art. 192 c.c..
La domanda avanzata in sede di procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è inammissibile in quanto non è previsto dalla legge 898/1970, come successivamente modificata, alcuna competenza del Tribunale, in funzione di giudice della Famiglia, a chiedere domande diverse da quelle espressamente previste dalla legge 898/1970 e successive modificazioni.
Studio Scicchitano
Competenza del giudice della famiglia in materia di separazione
In materia di competenza del giudice di famiglia occorre chiarire se nel procedimento di separazione il giudice sia competente a conoscere di altre questioni oltre quelle specificatamente indicate dalla legislatore quali l’assegnazione della casa coniugale, il regime di affidamento (condiviso o esclusivo) dei figli e i provvedimenti per il mantenimento dei figli e/o del coniuge.
Nel caso in oggetto la moglie chiedeva al giudice della famiglia la restituzione di alcune somme di denaro che il marito avrebbe prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi per propri fini personali, osservando che tali somme erano dovute quale rimborso o restituzione della quota parte del patrimonio comune ai sensi dell’art. 192 c.c..
La domanda avanzata in sede di procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è inammissibile in quanto non è previsto dalla legge 898/1970, come successivamente modificata, alcuna competenza del Tribunale, in funzione di giudice della Famiglia, a chiedere domande diverse da quelle espressamente previste dalla legge 898/1970 e successive modificazioni.
Studio Scicchitano
Recent posts.
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
Recent posts.
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]

