Giustizia riparativa: impugnabile il diniego di rinvio al centro?
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una sanzione, ma mira a ricostruire il legame sociale infranto dal reato mediante un percorso di dialogo e mediazione tra l’autore e la vittima del reato. Il fulcro operativo della disciplina è rappresentato dai Centri di Giustizia Riparativa, strutture specializzate alle quali il giudice può inviare le parti per l’avvio del percorso.
Il legislatore ha affidato all’autorità giudiziaria il compito di valutare la realizzabilità, nel caso di specie, del percorso riparativo in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice dispone l’invio delle parti ai Centri qualora ritenga che il programma possa risultare utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e non comporti un pericolo concreto per i soggetti coinvolti o per l’accertamento dei fatti.
Tuttavia, tale valutazione non può tradursi in un potere discrezionale o arbitrario: la norma prevede un favore ordinamentale per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, limitando il rigetto a situazioni di pericolo concreto per gli interessati o di manifesta inutilità (art. 192bis, co. 3 c.p.p.).
Il punto di maggiore criticità affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza riguarda la natura di un eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa e, in particolare, la possibilità di sindacabilità dello stesso.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente e fondamentale pronuncia (Corte di Cassazione, SS. UU. pen., sentenza n. 5166 del 30.10.2025), hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale riguardante l’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa.
La vicenda da cui è nata la pronuncia riguardava una condanna per atti persecutori confermata dalla Corte d’Appello di Roma, nella quale la difesa lamentava il mancato invio a un Centro di Giustizia Riparativa ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p., evidenziando il pregiudizio concreto derivante dall’eventuale miglioramento della posizione dell’imputato: l’esito positivo del percorso avrebbe, infatti, potuto portare alla remissione della querela (con conseguente estinzione del reato) o, comunque, ad un trattamento sanzionatorio più mite.
La Quinta Sezione, investita del ricorso, ha rilevato tre diversi filoni giurisprudenziali che interpretavano la questione della sindacabilità del diniego secondo tre diversi orientamenti. Un primo orientamento restrittivo (Sez. 2, n. 6595/2024) considerava il diniego non impugnabile, sul presupposto che la giustizia riparativa è un servizio pubblico extraprocessuale e, mancando una norma specifica che preveda l’impugnazione, opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Secondo un orientamento intermedio (Sez. 3, n. 33152/2024), l’impugnazione è ammessa soltanto per i reati procedibili a querela rimettibile, in quanto solo in questi casi il percorso riparativo è in grado di determinare la sospensione del processo e l’estinzione del reato, influenzando direttamente la decisione finale. Secondo un orientamento più estensivo (Sez. 5, n. 131/2024), il diniego è sempre impugnabile unitamente alla sentenza, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato, in quanto tale decisione ha natura endoprocedimentale e può influenzare il trattamento sanzionatorio per qualsiasi reato.
Alla luce di tale contrasto giurisprudenziale, la Quinta Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Nelle more della trattazione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2025 che, nel pronunciarsi su una questione di illegittimità costituzionale, ha chiarito che, sebbene il programma di giustizia riparativa sia un’attività extraprocessuale e non giurisdizionale (condotta da mediatori e non da giudici), esso si affianca al processo penale producendo effetti giuridicamente rilevanti.
In altri termini, il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un’autorizzazione ad accedere al programma, che tuttavia si svolge fuori dal processo penale e che non ha nulla a che fare con l’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Tale distinzione è stata fondamentale per il passaggio successivo delle Sezioni Unite.
Con la pronuncia n. 5166/2025, la Suprema Corte ha posto fine al contrasto giurisprudenziale attraverso l’enunciazione del principio di diritto secondo il quale il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di invio al Centro per la giustizia riparativa non è autonomamente impugnabile, ma può essere censurato mediante appello o ricorso per Cassazione unitamente alla sentenza che definisce il grado, senza che assuma rilievo il regime di procedibilità del reato.
In tal senso, le Sezioni Unite hanno, confermato il terzo orientamento (estensivo), stabilendo i punti fermi di seguito specificati.
Il provvedimento di rigetto all’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa, pertanto, è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (art. 586 c.p.p.), senza distinzione di reato, e può essere censurato per vizi motivazionali o violazioni dei presupposti di legge. L’interesse all’impugnazione deriva dal potenziale miglioramento della posizione dell’imputato, che può tradursi in benefici sanzionatori o estinzione del reato.
Con riferimento alla natura del provvedimento del Giudice, ne è stato chiarito il carattere giurisdizionale: mentre il programma riparativo si configura come extraprocessuale, la decisione del giudice di inviare o meno le parti al Centro è un atto giurisdizionale. Si tratta, invero, di un’autorizzazione necessaria perché, una volta iniziato il processo, le parti non possono accedervi autonomamente.
La Corte sottolinea che l’atto deve:
- essere un’ordinanza o un decreto motivato,
- deve avvenire nel contraddittorio tra le parti adottata nel contraddittorio,
- rispettare gli indici tipici di giurisdizionalità ex art. 125 c.p.p.
Con riferimento al ruolo del Giudice in tale contesto, le Sezioni Unite precisano che egli ha funzione di Garante. Al giudice non spetta valutare se la mediazione riuscirà (compito del mediatore), ma deve solo verificare l’utilità del programma e l’assenza di pericoli concreti per le persone o per l’accertamento dei fatti. Il ruolo del giudice è, infatti, quello di garantire l’utilità del programma e l’assenza di pericoli concreti, senza valutare l’esito della mediazione, compito quest’ultimo che spetta esclusivamente ai mediatori.
Rimane da esaminare l’epilogo decisorio dell’accoglimento dell’impugnazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza, nel caso in cui tutti gli altri (eventuali) motivi di doglianza siano stati disattesi, ritenendosi necessario distinguere due ipotesi a seconda che l’eventuale buon esito del percorso riparativo possa condurre a una valida remissione di querela o meno: nel caso di remissione della querela, la sentenza di appello dovrà essere annullata in toto, essendo l’estinzione del reato la conseguenza dell’accoglimento dell’istanza, mentre nel secondo caso dovrà essere annullato solo sul punto relativo al trattamento sanzionatorio, l’unico suscettibile di essere condizionato dalla positiva definizione del percorso riparatorio.
In sintesi, la Suprema Corte ha sancito che il diniego non può essere un atto arbitrario: se il giudice “chiude la porta” alla giustizia riparativa senza valida motivazione, tale scelta può essere censurata nei successivi gradi di giudizio o in Cassazione.
L’eventuale provvedimento di rigetto, pur non essendo autonomamente impugnabile come una sentenza, deve rispettare rigorosi obblighi di motivazione. Un diniego privo di adeguata base o che ignori gli elementi istruttori forniti dalle parti costituisce un vizio del procedimento.
In conclusione, con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che la giustizia riparativa non è configurata come una mera concessione benevola del magistrato, bensì come un diritto partecipativo delle parti che il sistema deve tutelare.
L’impugnabilità del diniego, intesa come possibilità di sottoporre a controllo la razionalità della decisione giudiziale, è essenziale per garantire l’effettività della riforma e prevenire prassi escludenti che vanificherebbero lo spirito conciliativo della nuova normativa.
Dott.ssa Federica Masetto

Giustizia riparativa: impugnabile il diniego di rinvio al centro?
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022).
Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una sanzione, ma mira a ricostruire il legame sociale infranto dal reato mediante un percorso di dialogo e mediazione tra l’autore e la vittima del reato. Il fulcro operativo della disciplina è rappresentato dai Centri di Giustizia Riparativa, strutture specializzate alle quali il giudice può inviare le parti per l’avvio del percorso.
Il legislatore ha affidato all’autorità giudiziaria il compito di valutare la realizzabilità, nel caso di specie, del percorso riparativo in ogni stato e grado del procedimento. Il giudice dispone l’invio delle parti ai Centri qualora ritenga che il programma possa risultare utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato e non comporti un pericolo concreto per i soggetti coinvolti o per l’accertamento dei fatti.
Tuttavia, tale valutazione non può tradursi in un potere discrezionale o arbitrario: la norma prevede un favore ordinamentale per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, limitando il rigetto a situazioni di pericolo concreto per gli interessati o di manifesta inutilità (art. 192bis, co. 3 c.p.p.).
Il punto di maggiore criticità affrontato dalla dottrina e dalla giurisprudenza riguarda la natura di un eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso alla giustizia riparativa e, in particolare, la possibilità di sindacabilità dello stesso.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente e fondamentale pronuncia (Corte di Cassazione, SS. UU. pen., sentenza n. 5166 del 30.10.2025), hanno posto fine al contrasto giurisprudenziale riguardante l’impugnabilità del diniego di accesso alla giustizia riparativa.
La vicenda da cui è nata la pronuncia riguardava una condanna per atti persecutori confermata dalla Corte d’Appello di Roma, nella quale la difesa lamentava il mancato invio a un Centro di Giustizia Riparativa ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p., evidenziando il pregiudizio concreto derivante dall’eventuale miglioramento della posizione dell’imputato: l’esito positivo del percorso avrebbe, infatti, potuto portare alla remissione della querela (con conseguente estinzione del reato) o, comunque, ad un trattamento sanzionatorio più mite.
La Quinta Sezione, investita del ricorso, ha rilevato tre diversi filoni giurisprudenziali che interpretavano la questione della sindacabilità del diniego secondo tre diversi orientamenti. Un primo orientamento restrittivo (Sez. 2, n. 6595/2024) considerava il diniego non impugnabile, sul presupposto che la giustizia riparativa è un servizio pubblico extraprocessuale e, mancando una norma specifica che preveda l’impugnazione, opera il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
Secondo un orientamento intermedio (Sez. 3, n. 33152/2024), l’impugnazione è ammessa soltanto per i reati procedibili a querela rimettibile, in quanto solo in questi casi il percorso riparativo è in grado di determinare la sospensione del processo e l’estinzione del reato, influenzando direttamente la decisione finale. Secondo un orientamento più estensivo (Sez. 5, n. 131/2024), il diniego è sempre impugnabile unitamente alla sentenza, indipendentemente dal regime di procedibilità del reato, in quanto tale decisione ha natura endoprocedimentale e può influenzare il trattamento sanzionatorio per qualsiasi reato.
Alla luce di tale contrasto giurisprudenziale, la Quinta Sezione ha rimesso la questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Nelle more della trattazione, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2025 che, nel pronunciarsi su una questione di illegittimità costituzionale, ha chiarito che, sebbene il programma di giustizia riparativa sia un’attività extraprocessuale e non giurisdizionale (condotta da mediatori e non da giudici), esso si affianca al processo penale producendo effetti giuridicamente rilevanti.
In altri termini, il provvedimento di invio al Centro per la giustizia riparativa si configura come un’autorizzazione ad accedere al programma, che tuttavia si svolge fuori dal processo penale e che non ha nulla a che fare con l’accertamento della responsabilità dell’imputato.
Tale distinzione è stata fondamentale per il passaggio successivo delle Sezioni Unite.
Con la pronuncia n. 5166/2025, la Suprema Corte ha posto fine al contrasto giurisprudenziale attraverso l’enunciazione del principio di diritto secondo il quale il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l’istanza di invio al Centro per la giustizia riparativa non è autonomamente impugnabile, ma può essere censurato mediante appello o ricorso per Cassazione unitamente alla sentenza che definisce il grado, senza che assuma rilievo il regime di procedibilità del reato.
In tal senso, le Sezioni Unite hanno, confermato il terzo orientamento (estensivo), stabilendo i punti fermi di seguito specificati.
Il provvedimento di rigetto all’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa, pertanto, è impugnabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio (art. 586 c.p.p.), senza distinzione di reato, e può essere censurato per vizi motivazionali o violazioni dei presupposti di legge. L’interesse all’impugnazione deriva dal potenziale miglioramento della posizione dell’imputato, che può tradursi in benefici sanzionatori o estinzione del reato.
Con riferimento alla natura del provvedimento del Giudice, ne è stato chiarito il carattere giurisdizionale: mentre il programma riparativo si configura come extraprocessuale, la decisione del giudice di inviare o meno le parti al Centro è un atto giurisdizionale. Si tratta, invero, di un’autorizzazione necessaria perché, una volta iniziato il processo, le parti non possono accedervi autonomamente.
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- essere un’ordinanza o un decreto motivato,
- deve avvenire nel contraddittorio tra le parti adottata nel contraddittorio,
- rispettare gli indici tipici di giurisdizionalità ex art. 125 c.p.p.
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L’eventuale provvedimento di rigetto, pur non essendo autonomamente impugnabile come una sentenza, deve rispettare rigorosi obblighi di motivazione. Un diniego privo di adeguata base o che ignori gli elementi istruttori forniti dalle parti costituisce un vizio del procedimento.
In conclusione, con tale pronuncia le Sezioni Unite hanno chiarito che la giustizia riparativa non è configurata come una mera concessione benevola del magistrato, bensì come un diritto partecipativo delle parti che il sistema deve tutelare.
L’impugnabilità del diniego, intesa come possibilità di sottoporre a controllo la razionalità della decisione giudiziale, è essenziale per garantire l’effettività della riforma e prevenire prassi escludenti che vanificherebbero lo spirito conciliativo della nuova normativa.
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