
Responsabilità professionale, l’avvocato è tenuto sempre ad interrompere la prescrizione?
Con ordinanza n. 28629 del 2019 la Corte di Cassazione si è soffermata sui presupposti per la responsabilità professionale di un avvocato.
La causa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per responsabilità professionale di un avvocato per aver fatto prescrivere il diritto risarcitorio derivante da un sinistro stradale.
Il Tribunale rigettava le domande e la Corte di Appello ne confermava la pronuncia ritenendo che non fosse dovere del legale procedere ad interrompere la prescrizione.
Avverso questa decisione ricorreva il cliente per Cassazione lamentando tra gli altri che rientrasse nell’ordinaria diligenza dell’avvocato interrompere la prescrizione del diritto.
Secondo gli Ermellini le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
Sotto tale profilo, rientra nell’ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine.
Nel caso di specie era emerso che l’avvocato non aveva inoltrato specifica informativa al cliente in ordine alla possibile prescrizione del diritto.
Gli Ermellini ricordano sul punto che l’obbligo informativo a tutela della posizione giuridica dell’assistito, è consustanziale alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento (Cass., 30/07/2004, n. 14597), e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo (Cass., Sez. U., 30/01/2019, n. 2755).
Per questi motivi la Corte ha accolto il ricorso.
Avv. Gavril Zaccaria

Responsabilità professionale, l’avvocato è tenuto sempre ad interrompere la prescrizione?
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Avverso questa decisione ricorreva il cliente per Cassazione lamentando tra gli altri che rientrasse nell’ordinaria diligenza dell’avvocato interrompere la prescrizione del diritto.
Secondo gli Ermellini le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.
Sotto tale profilo, rientra nell’ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine.
Nel caso di specie era emerso che l’avvocato non aveva inoltrato specifica informativa al cliente in ordine alla possibile prescrizione del diritto.
Gli Ermellini ricordano sul punto che l’obbligo informativo a tutela della posizione giuridica dell’assistito, è consustanziale alla responsabilità professionale del legale, sia al momento del conferimento dell’incarico che nel corso del suo svolgimento (Cass., 30/07/2004, n. 14597), e lo stesso, in quanto funzionale alla tutela della parte, persiste anche in ipotesi di revoca o rinuncia al mandato difensivo (Cass., Sez. U., 30/01/2019, n. 2755).
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