Il reclamo ex art. 2674-bis c.c.
Qualora il Conservatore sollevi dubbi sulla trascrivibilità di un atto, il richiedente può insistere che la formalità venga eseguita con riserva di proporre reclamo. In tal caso il richiedente è tenuto, pena la perdita di efficacia della formalità, a presentare un atto presso il Tribunale Competente secondo la formula che segue:
Non senza specificare che:
– il reclamo va presentato entro trenta giorni dall’esecuzione delle formalità presso il Tribunale nel cui circondario ha sede la Conservatoria che ha posto la riserva;
– nello stesso termine il reclamo va, a pena improcedibilità, notificato al Conservatore ai sensi dell’art. 113-ter Disp. Att. c.c.;
– a seguito della presentazione del reclamo viene fissata apposita udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti (Reclamante, Parte interessata, Conservatore, e PM);
– il reclamo è discusso in camera di consiglio e deciso dal Collegio.

Il reclamo ex art. 2674-bis c.c.
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Non senza specificare che:
– il reclamo va presentato entro trenta giorni dall’esecuzione delle formalità presso il Tribunale nel cui circondario ha sede la Conservatoria che ha posto la riserva;
– nello stesso termine il reclamo va, a pena improcedibilità, notificato al Conservatore ai sensi dell’art. 113-ter Disp. Att. c.c.;
– a seguito della presentazione del reclamo viene fissata apposita udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti (Reclamante, Parte interessata, Conservatore, e PM);
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