La responsabilità fallimentare può essere estesa alla società incaricata della revisione legale dei conti?

settembre 18th, 2012|Risposte di Scicchitano|

Egregio Avvocato,

mi permetto di distubarLa per sottoporLe un quesito in materia di diritto fallimentare.

Sono un giovane ragioniere di Caserta, da poco nominato curatore fallimentare.

Dovendo predisporre il programma di liquidazione e dovendo indicare, nel corpo dello stesso, anche le azioni giudiziarie che la curatela fallimentare intende intraprendere per il recupero dell’attivo, desidero sapere se l’azione di responsabilità contemplata dall’art. 146 della Legge Fallimentare possa essere estesa, oltre che agli amministratori della società fallita, anche ai soggetti privati o alle società cui la società aveva conferito l’incarico di revisione legale dei conti, avendo riscontrato al riguardo delle palesi irregolarità.

Le chiedo consiglio poiché, nel testo della Legge Fallimentare attualmente in vigore, non ho riscontrato alcun riferimento al riguardo. Grazie per l’attenzione e la cortesia.

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Caro utente,

invero la risposta al Suo quesito non è da rinvenire nel corpo della Legge Fallimentare, quanto piuttosto in una delle innumerevoli leggi alla stesse collegate.

Il Decreto legislativo n. 39 del 2010 ha infatti previsto la possibilità, per il curatore, di esercitare l’azione di responsabilità anche nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione legale ed al riguardo ha svolto le seguenti precisazioni:

1) i revisori legali e le società di revisione che hanno causato danni in conseguenza dell’inadempimento ai loro doveri, sono responsabili in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l’incarico di revisione legale, dei suoi soci  e dei terzi (art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo);

2) il responsabile della revisione contabile ed i dipendenti collaboratori nell’attività di revisione sono responsabili, in solido tra loro e con la società di revisione legale, per i danni causati dai loro inadempimenti, o da fatti illeciti, alla società che ha conferito l’incarico o ai terzi (art. 15, comma 2, del citato decreto legislativo);

3) che il revisore o la società incaricati della revisione del bilancio consolidato sono responsabili del giudizio relativo al bilancio medesimo (art. 41 del decreto legislativo n. 127 del 1991, così come sostituito dal decreto legislativo n. 39 del 2010).

Spero di aver risposto in modo esaustivo al proposto quesito ed invio cordiali saluti.

Sergio Scicchitano