A chi mi devo rivolgere per ottenere l’affidamento esclusivo di mio figlio?

luglio 20th, 2012|Risposte di Scicchitano|

Egregio avvocato,

mi permetto di disturbarla perché ho un problema personale che mi affligge e non so assolutamente cosa fare. Nel 1999 ho avuto una storia sentimentale con il sig. R.C. mio coetaneo, il quale all’epoca era venuto anche a convivere con me nella mia abitazione. Da tale unione è nato B. S., nato a Roma il 15 febbraio 2003 e riconosciuto da entrambi noi genitori. In seguito è cessata la convivenza ed sig. R.C., si è allontanato dall’abitazione dove vivevamo insieme a nostro figlio.

Per un certo periodo di tempo il sig. R.C. si è fatto vivo ed ha mantenuto un rapporto con il figlio, ma da circa un anno il sig. R.C. non si è più fatto vedere né sentire telefonicamente né con me e neppure con nostro figlio.

Ho saputo da amicizie che il sig. R.C. è andato a vivere fuori Roma, ma non so altro di preciso.

Il mio problema è che da una parte il padre non partecipa affatto all’attività di istruzione, cura ed educazione di nostro figlio, né contribuisce economicamente al mantenimento, ma dall’altra invece mi viene costantemente richiesto dalle autorità il consenso del padre per viaggiare in aereo, per le gite della scuola, etc.

Vorrei ottenere l´affidamento esclusivo di mio figlio nonché un assegno a titolo di mantenimento che il padre dovrebbe versare a favore di nostro figlio.

Ho sentito alcuni pareri ed alcuni mi hanno detto che mi dovrei rivolgere al Tribunale per i Minorenni, altri invece al Tribunale Ordinario.

La prego mi dica cosa debbo fare. A chi debbo rivolgermi?”

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Cara Signora,

la questione di quale sia, a seguito dell´entrata in vigore della legge 54/2006, l´organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento è stata oggetto di divergenti decisioni.

Fino all´entrata in vigore della predetta norma, il regime della competenza ad emanare i provvedimenti relativi ai figli naturali in caso di cessazione della convivenza dei loro genitori era stato organizzato secondo una regola di riparto che distingueva a seconda che la controversia riguardasse l´affidamento dei figli stessi (per cui era competente il Tribunale per i Minorenni) o concernesse gli aspetti patrimoniali relativi al loro mantenimento (per cui era competente il Tribunale ordinario) .

Tuttavia la legge citata ha inteso assicurare alla filiazione naturale forme di tutela identiche a quelle riconosciute alla filiazione legittima.

Si ritiene, dunque, che per effetto di tale innovazione il Tribunale per i Minorenni sia competente in ordine affidamento dei figli naturali e lo sia anche – contestualmente – a provvedere sul contributo al mantenimento.

Sergio Scicchitano