Nuove costruzioni turistiche e semplificazione: cosa dice il Decreto del Fare
Egregio Professore,
ho letto che nel Decreto del Fare varato ad agosto sono state introdotte delle semplificazioni in materia edilizia. In particolare io gestisco un centro turistico per camper con alcuni bungalow che vorrei ampliare con l’aggiunta di altri bungalow.
Con questo nuovo decreto è possibile?
Grazie.
__________
Gentile lettore,
non specifica da quale regione scrive, in ogni caso il Decreto da Lei menzionato ed in vigore dal 21 agosto 2013 prende in considerazione, tra le altre questioni, anche la disciplina relativa alle strutture turistiche come la Sua. Ed in particolare, nel comma 4 dell’articolo 41, il Decreto del Fare si occupa di interventi di nuova costruzione per la sosta e il soggiorno di turisti e riguarda anche il posizionamento dei relativi accessori di bungalow e case mobili (verande, cucinotti, ecc) ed espressamente prevede: “All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano (installati), con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»”.
Quindi la normativa introdotta vincola l’installazione delle strutture temporanee solo alle normative regionali e integra l’originale definizione di interventi di nuova costruzione del T.U. edilizia attraverso una modifica per semplificare l’installazione di strutture mobili come bungalow e casine.
In conclusione per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali. Verificato quindi che l’ulteriore installazione è consentita dalla legge regionale della Sua regione, Lei potrà senz’altro posizionare nuovi bungalow anche senza la richiesta di un permesso di costruire, non trattandosi di una nuova costruzione.
I miei migliori saluti
Sergio Scicchitano
Nuove costruzioni turistiche e semplificazione: cosa dice il Decreto del Fare
Egregio Professore,
ho letto che nel Decreto del Fare varato ad agosto sono state introdotte delle semplificazioni in materia edilizia. In particolare io gestisco un centro turistico per camper con alcuni bungalow che vorrei ampliare con l’aggiunta di altri bungalow.
Con questo nuovo decreto è possibile?
Grazie.
__________
Gentile lettore,
non specifica da quale regione scrive, in ogni caso il Decreto da Lei menzionato ed in vigore dal 21 agosto 2013 prende in considerazione, tra le altre questioni, anche la disciplina relativa alle strutture turistiche come la Sua. Ed in particolare, nel comma 4 dell’articolo 41, il Decreto del Fare si occupa di interventi di nuova costruzione per la sosta e il soggiorno di turisti e riguarda anche il posizionamento dei relativi accessori di bungalow e case mobili (verande, cucinotti, ecc) ed espressamente prevede: “All’articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole «esigenze meramente temporanee», sono aggiunte le seguenti «ancorché siano (installati), con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti»”.
Quindi la normativa introdotta vincola l’installazione delle strutture temporanee solo alle normative regionali e integra l’originale definizione di interventi di nuova costruzione del T.U. edilizia attraverso una modifica per semplificare l’installazione di strutture mobili come bungalow e casine.
In conclusione per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali. Verificato quindi che l’ulteriore installazione è consentita dalla legge regionale della Sua regione, Lei potrà senz’altro posizionare nuovi bungalow anche senza la richiesta di un permesso di costruire, non trattandosi di una nuova costruzione.
I miei migliori saluti
Sergio Scicchitano
Recent posts.
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Recent posts.
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]

