L'atto di citazione in rinnovazione
Nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio e ricorra una delle ipotesi di nullità della citazione previste dall’art. 164 c.p.c., il Giudice ordinerà all’attore di rinnovare la citazione entro un termine perentorio e fisserà una nuova udienza.
L’attore, dunque – al fine di evitare la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo a norma dell’art. 307, c.3, c.p.c. – dovrà provvedere alla rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal Giudice secondo la formula che segue:
– atto di citazione in rinnovazione.
Non senza segnalare che:
– la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;
– la rinnovazione non postula un nuovo mandato;
– non occorre rinnovare né la costituzione in giudizio né l’iscrizione a ruolo.
L'atto di citazione in rinnovazione
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