Frodi nel concordato preventivo, quali i presupposti per la dichiarazione di fallimento?
I Giudici della Suprema Corte, Sezione I Civile, con la Sentenza n. 9050 del 12 Febbraio u.s., depositata in data 18 Aprile u.s., si sono pronunciati sui presupposti per mutare la procedura concorsuale di concordato preventivo in quella di fallimento.
In primo luogo è necessario affermare quali siano gli atti di frode di cui all’art. 173 Legge Fallimentare, il quale prevede in questi casi la revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo con declaratoria di fallimento, su istanza di un creditore ovvero su richiesta del p.m.
Gli Ermellini, uniformandosi ad alcuni precedenti in materiahanno individuato quali siano gli atti di frode necessari per la revocatoria dell’ammissione al concordato preventivo, specificando che non coincidono esclusivamente con gli atti di cui agli artt. 64 e segg. Legge Fallimentare, e quindi quei comportamenti in grado di pregiudicare le aspettative di soddisfacimento dei creditori, ma anche con quegli atti che se conosciuti o se correttamente rappresentati al Commissario Giudiziario avrebbero comportato una valutazione negativa della proposta.
Infine, la Corte rammenta che, a fronte della revoca del concordato, e quindi per distinguere le procedure sarà necessaria una nuova istanza per conseguire la dichiarazione di fallimento del debitore.
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