Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto
Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.
Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012
Sergio Scicchitano
Cessione del contratto di locazione ad uso abitativo. Il consenso deve risultare da un atto scritto
Nel giudizio in oggetto la ricorrente riteneva di essere l’unica e legittima conduttrice di un immobile avuto in comodato dall’originario conduttore. Il proprietario dell’edificio non avrebbe eccepito alcunché in ordine alla provenienza del pagamento del canone da un soggetto estraneo al rapporto, costituendo tale circostanza un’accettazione tacita del proprietario in merito al subentro della ricorrente nella locazione in corso.
Tuttavia, il Tribunale di Milano, rigettando il ricorso, precisa che “la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, pertanto in tal caso debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto al quale si riferisce; quindi, dato che il contratto di locazione ad uso abitativo richiede la forma scritta come requisito di validità del contrato, ex art. 1, comma IV, l. 431/1998, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto”.
Sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 6103/2012 del 23.05.2012
Sergio Scicchitano
Recent posts.
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Con la sentenza n. 20141/2026, la Corte di Cassazione, si è pronunciata sul tema dell’ammissibilità del concordato minore proposto dall'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese. La fattispecie trae origine dal ricorso promosso da un [...]
Recent posts.
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]

