Published On: 17 Settembre 2016Categories: Articoli, Claudia Barbara Bondanini, News

Anatocismo: CICR approva la delibera

Il 3 agosto scorso, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato la delibera n. 343, che è intervenuta a sostituzione della precedente delibera CICR del 09.02.2000.

Tale intervento detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, così come riformato con il D.L. n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016.

Lo scopo di tale delibera è quello di sciogliere ogni dubbio afferente al calcolo dell’anatocismo.

Sul punto è stato stabilito definitivamente che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per raggiungere tale obiettivo, il CICR ha inteso introdurre dei criteri di calcolo, dal carattere perentorio, per il conteggio degli interessi su crediti regolati in conto corrente o in conto di pagamento e sugli sconfinamenti in assenza del fido ovvero oltre questo.

Novità sono state introdotte anche con riguardo alla periodicità del conteggio degli interessi nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento ed è stato aggiunto che la periodicità stessa non deve essere inferiore ad un anno e che tali interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

È previsto, inoltre, che tale delibera sia applicata, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 01.10.2016.

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Published On: 17 Settembre 2016Categories: Articoli, Claudia Barbara Bondanini, NewsBy

Anatocismo: CICR approva la delibera

Il 3 agosto scorso, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha approvato la delibera n. 343, che è intervenuta a sostituzione della precedente delibera CICR del 09.02.2000.

Tale intervento detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, così come riformato con il D.L. n. 18/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 49/2016.

Lo scopo di tale delibera è quello di sciogliere ogni dubbio afferente al calcolo dell’anatocismo.

Sul punto è stato stabilito definitivamente che gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per raggiungere tale obiettivo, il CICR ha inteso introdurre dei criteri di calcolo, dal carattere perentorio, per il conteggio degli interessi su crediti regolati in conto corrente o in conto di pagamento e sugli sconfinamenti in assenza del fido ovvero oltre questo.

Novità sono state introdotte anche con riguardo alla periodicità del conteggio degli interessi nelle operazioni di conto corrente o di conto di pagamento ed è stato aggiunto che la periodicità stessa non deve essere inferiore ad un anno e che tali interessi devono essere conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.

È previsto, inoltre, che tale delibera sia applicata, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal 01.10.2016.

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