Concordato in continuità indiretta: valore di liquidazione e offerta d’acquisto

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Si è concentrata, infatti, sulla corretta determinazione del valore di liquidazione e sul perimetro del controllo giudiziale di ammissibilità nel concordato preventivo in continuità aziendale indiretta.

La vicenda trae origine dal ricorso “prenotativo” proposto ai sensi degli articoli 40 e 44 del Codice della Crisi da una società attiva nei settori dell’autotrasporto e della logistica:

Concordato in continuità indiretta valore di liquidazione e offerta d'acquisto

Insieme al deposito del ricorso, la debitrice aveva presentato un’offerta irrevocabile d’acquisto del ramo aziendale formulata da un terzo per un corrispettivo di 5,25 milioni di euro, chiedendo contestualmente l’autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione per la cessione dell’azienda previa procedura competitiva ai sensi dell’articolo 91 del medesimo Codice.

La gara competitiva, espletata già nella fase prenotativa, ha visto addirittura il superamento dell’offerta iniziale.

Tuttavia, nel successivo piano di concordato preventivo in continuità indiretta, la società ha indicato un valore di liquidazione (ex art. 87, comma 1, lett. c, CCII) notevolmente inferiore al prezzo espresso dall’offerta del terzo, applicando svalutazioni forfettarie e fondando il calcolo su un’ipotesi di liquidazione atomistica o disgregativa dei singoli beni.

Il delta economico generato dall’offerta è stato così qualificato dalla debitrice come “plusvalore da continuità”, da sottrarre alla massa liquidatoria (regolata dalla regola della priorità assoluta o Absolute Priority Rule) e da distribuire ai creditori mediante il meccanismo flessibile della priorità relativa (Relative Priority Rule).

La questione giuridica sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda anzitutto la portata e la profondità del controllo di ammissibilità affidato al Tribunale ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Crisi, con particolare riguardo al potere di verificare, secondo un criterio di legalità sostanziale, l’accuratezza e la congruità del valore di liquidazione dichiarato nel piano.

In secondo luogo, il nodo interpretativo concerne la legittimità, in un concordato in continuità indiretta, di prescindere dall’esistenza di un’offerta reale ed irrevocabile d’acquisto o dall’esito di una gara già svolta sull’azienda in esercizio per adottare invece una stima astratta ed atomistica.

Infine, la Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti operativi affinché una risorsa possa essere legittimamente sottratta alla massa liquidatoria ed essere qualificata come frutto esclusivo della prosecuzione dell’attività o del percorso concordatario.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il vaglio di ammissibilità del Tribunale non si arresta a una mera verifica formale, ma si estende alla correttezza sostanziale del metodo di determinazione del valore di liquidazione.

Tale importo costituisce, infatti, un elemento cruciale sia per la funzione informativa propedeutica al voto consapevole dei creditori, sia quale benchmark indefettibile di legittimità nei casi in cui la proposta concordataria intenda avvalersi della Relative Priority Rule.

Ne consegue che, in presenza di un’offerta d’acquisto pendente o di un’aggiudicazione già perfezionata avente ad oggetto l’azienda in funzionamento, risulta illegittimo determinare il valore di liquidazione sulla base di una stima inferiore fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni.

L’offerta concreta dell’investitore, validata ed emersa dal mercato anche a seguito della procedura competitiva, trasforma l’ipotesi della vendita dell’azienda in esercizio nel parametro reale di riferimento, rendendo inattendibile qualsiasi simulazione disgregativa dei cespiti.

Sul piano operativo e ricostruttivo, la pronuncia della Suprema Corte consolida il cosiddetto principio di replicabilità dello scenario liquidatorio: qualora il curatore nell’eventuale liquidazione giudiziale possa astrattamente e concretamente sfruttare la medesima opportunità di vendita dell’azienda in esercizio alle medesime condizioni di mercato, l’utilità economica che ne deriva fa parte a tutti gli effetti del valore di liquidazione dell’attivo e deve essere distribuita nel rispetto rigoroso delle cause legittime di prelazione.

Affinché un maggior valore possa essere qualificato come plusvalore da continuità e distribuito secondo la priorità relativa, grava sul debitore e sui suoi attestatori l’onere di dimostrare specificamente, in modo quantificato e verificabile, quali elementi differenziali e non replicabili nella liquidazione giudiziale giustifichino la scissione tra il prezzo d’offerta e il valore liquidatorio di base, superando così qualsiasi artificiosa riduzione forfettaria della garanzia patrimoniale dei creditori.

Dott.sse Beatrice Domenichelli e Angela Castanò

 

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Concordato in continuità indiretta: valore di liquidazione e offerta d’acquisto

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2026 n.22960 (Pres. Ferro, Est. Farolfi), ha affrontato un tema cruciale nell’ambito del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.

Si è concentrata, infatti, sulla corretta determinazione del valore di liquidazione e sul perimetro del controllo giudiziale di ammissibilità nel concordato preventivo in continuità aziendale indiretta.

La vicenda trae origine dal ricorso “prenotativo” proposto ai sensi degli articoli 40 e 44 del Codice della Crisi da una società attiva nei settori dell’autotrasporto e della logistica:

Concordato in continuità indiretta valore di liquidazione e offerta d'acquisto

Insieme al deposito del ricorso, la debitrice aveva presentato un’offerta irrevocabile d’acquisto del ramo aziendale formulata da un terzo per un corrispettivo di 5,25 milioni di euro, chiedendo contestualmente l’autorizzazione al compimento di un atto di straordinaria amministrazione per la cessione dell’azienda previa procedura competitiva ai sensi dell’articolo 91 del medesimo Codice.

La gara competitiva, espletata già nella fase prenotativa, ha visto addirittura il superamento dell’offerta iniziale.

Tuttavia, nel successivo piano di concordato preventivo in continuità indiretta, la società ha indicato un valore di liquidazione (ex art. 87, comma 1, lett. c, CCII) notevolmente inferiore al prezzo espresso dall’offerta del terzo, applicando svalutazioni forfettarie e fondando il calcolo su un’ipotesi di liquidazione atomistica o disgregativa dei singoli beni.

Il delta economico generato dall’offerta è stato così qualificato dalla debitrice come “plusvalore da continuità”, da sottrarre alla massa liquidatoria (regolata dalla regola della priorità assoluta o Absolute Priority Rule) e da distribuire ai creditori mediante il meccanismo flessibile della priorità relativa (Relative Priority Rule).

La questione giuridica sottoposta al vaglio della Suprema Corte riguarda anzitutto la portata e la profondità del controllo di ammissibilità affidato al Tribunale ai sensi dell’articolo 47 del Codice della Crisi, con particolare riguardo al potere di verificare, secondo un criterio di legalità sostanziale, l’accuratezza e la congruità del valore di liquidazione dichiarato nel piano.

In secondo luogo, il nodo interpretativo concerne la legittimità, in un concordato in continuità indiretta, di prescindere dall’esistenza di un’offerta reale ed irrevocabile d’acquisto o dall’esito di una gara già svolta sull’azienda in esercizio per adottare invece una stima astratta ed atomistica.

Infine, la Corte è stata chiamata a chiarire i presupposti operativi affinché una risorsa possa essere legittimamente sottratta alla massa liquidatoria ed essere qualificata come frutto esclusivo della prosecuzione dell’attività o del percorso concordatario.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il vaglio di ammissibilità del Tribunale non si arresta a una mera verifica formale, ma si estende alla correttezza sostanziale del metodo di determinazione del valore di liquidazione.

Tale importo costituisce, infatti, un elemento cruciale sia per la funzione informativa propedeutica al voto consapevole dei creditori, sia quale benchmark indefettibile di legittimità nei casi in cui la proposta concordataria intenda avvalersi della Relative Priority Rule.

Ne consegue che, in presenza di un’offerta d’acquisto pendente o di un’aggiudicazione già perfezionata avente ad oggetto l’azienda in funzionamento, risulta illegittimo determinare il valore di liquidazione sulla base di una stima inferiore fondata sulla liquidazione atomistica e disgregativa dei beni.

L’offerta concreta dell’investitore, validata ed emersa dal mercato anche a seguito della procedura competitiva, trasforma l’ipotesi della vendita dell’azienda in esercizio nel parametro reale di riferimento, rendendo inattendibile qualsiasi simulazione disgregativa dei cespiti.

Sul piano operativo e ricostruttivo, la pronuncia della Suprema Corte consolida il cosiddetto principio di replicabilità dello scenario liquidatorio: qualora il curatore nell’eventuale liquidazione giudiziale possa astrattamente e concretamente sfruttare la medesima opportunità di vendita dell’azienda in esercizio alle medesime condizioni di mercato, l’utilità economica che ne deriva fa parte a tutti gli effetti del valore di liquidazione dell’attivo e deve essere distribuita nel rispetto rigoroso delle cause legittime di prelazione.

Affinché un maggior valore possa essere qualificato come plusvalore da continuità e distribuito secondo la priorità relativa, grava sul debitore e sui suoi attestatori l’onere di dimostrare specificamente, in modo quantificato e verificabile, quali elementi differenziali e non replicabili nella liquidazione giudiziale giustifichino la scissione tra il prezzo d’offerta e il valore liquidatorio di base, superando così qualsiasi artificiosa riduzione forfettaria della garanzia patrimoniale dei creditori.

Dott.sse Beatrice Domenichelli e Angela Castanò

 

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