Pignorabilità stipendi: la nuova pronuncia della Consulta
Con ordinanza n. 70/2016, depositata in data 5.04.2016, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del limite di pignorabilità degli stipendi di cui all’art. 545 del c.p.c.. In particolar modo era stata sollevata dal Tribunale di Viterbo questione di legittimità costituzionale del quarto comma del suddetto articolo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non era prevista l’impignorabilità assoluta di quella parte di retribuzione necessaria a garantire il cd. “minimo vitale”.
Nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione sollevata, la Corte ha richiamato le argomentazioni già svolte in precedenza con la sentenza n. 248/2015.
Si osserva infatti: “..lo scopo dell’art. 545 c.p.c. è quello di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l’art. 545 c.p.c. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi contenendo in limiti angusti la somma pignorabile”, anche modulando l’entità della somma da pignorare in base all’ammontare dello stipendio.
Tali determinazioni, tra l’altro, rientrano nel potere insindacabile del legislatore e trovano la propria ragione nel doveroso bilanciamento da effettuare tra le ragioni del credito e di quelle del percettore di reddito da lavoro.

Pignorabilità stipendi: la nuova pronuncia della Consulta
Con ordinanza n. 70/2016, depositata in data 5.04.2016, la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del limite di pignorabilità degli stipendi di cui all’art. 545 del c.p.c.. In particolar modo era stata sollevata dal Tribunale di Viterbo questione di legittimità costituzionale del quarto comma del suddetto articolo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non era prevista l’impignorabilità assoluta di quella parte di retribuzione necessaria a garantire il cd. “minimo vitale”.
Nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione sollevata, la Corte ha richiamato le argomentazioni già svolte in precedenza con la sentenza n. 248/2015.
Si osserva infatti: “..lo scopo dell’art. 545 c.p.c. è quello di contemperare la protezione del credito con l’esigenza del lavoratore di avere, attraverso una retribuzione congrua, un’esistenza libera e dignitosa. La facoltà di escutere il debitore non può essere sacrificata totalmente, anche se la privazione di una parte del salario è un sacrificio che può essere molto gravoso per il lavoratore scarsamente retribuito. Con l’art. 545 c.p.c. il legislatore si è dato carico di contemperare i contrapposti interessi contenendo in limiti angusti la somma pignorabile”, anche modulando l’entità della somma da pignorare in base all’ammontare dello stipendio.
Tali determinazioni, tra l’altro, rientrano nel potere insindacabile del legislatore e trovano la propria ragione nel doveroso bilanciamento da effettuare tra le ragioni del credito e di quelle del percettore di reddito da lavoro.
Recent posts.
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]
L’abusiva concessione di credito individua l’ipotesi in cui l’intermediario bancario eroghi nuova finanza, ovvero mantenga linee di credito già esistenti, in favore di un’impresa in stato di crisi conclamata o di insolvenza, senza che sussistano [...]
Recent posts.
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di Sesto Più S.r.l., di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36‑bis d.P.R. 600/1973, con cui veniva richiesto il pagamento di IVA 2018 [...]
La Corte di cassazione torna a occuparsi della distinzione tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con particolare riferimento alle contestazioni relative agli interessi indicati nell’atto di precetto. La vicenda trae origine da un [...]

