La comparsa conclusionale
Il codice di rito prevede che, quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione, quest’ultimo deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni e conseguentemente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni 60 dall’udienza per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito della memoria di replica. L’avvocato che intende argomentare e sostenere le ragioni che fondano la domanda svolta in giudizio deve redigere un atto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni proposte sicché eventuali questioni nuove prospettate per la prima volta sono inammissibili;
– La comparsa conclusionale non può contenere conclusioni diverse da quelle già formulate, né si possono allegare documenti non prodotti in precedenza nei termini stabiliti dal codice di rito.
La comparsa conclusionale
Il codice di rito prevede che, quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione, quest’ultimo deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni e conseguentemente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni 60 dall’udienza per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito della memoria di replica. L’avvocato che intende argomentare e sostenere le ragioni che fondano la domanda svolta in giudizio deve redigere un atto secondo la formula che segue:
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