Liti tributarie pendenti in Cassazione: è attiva la definizione agevolata

settembre 29th, 2022|Alberto Grassi, Diritto Tributario|

Con l’entrata in vigore, in data 16.09.2022, della legge n. 130/2022, si è proceduto alla definizione dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda volta alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione.

La procedura soggiace a specifici termini, condizioni e requisiti modali, di seguito analizzati.

In primo luogo, può essere presentata domanda per procedere alla definizione agevolata unicamente in relazione a quelle controversie instaurate avverso l’Agenzia delle Entrate e pendenti in Cassazione alla data del 15.07.2022. La domanda deve essere presentata entro il 16.01.2023 – ossia entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della l. 130/2022 – ed è ammissibile a condizione che la stessa non sia presentata successivamente al momento in cui, per la medesima controversia, sia stata pronunciata sentenza definitiva del giudizio in Cassazione.

Tale domanda deve essere indirizzata all’indirizzo P.E.C. dell’ufficio che è costituito nel giudizio di merito, presentando istanza secondo il modello predefinito. Unitamente, il contribuente deve altresì allegare la ricevuta di versamento del contributo, mediante modello F24, da effettuarsi in un’unica soluzione.

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La domanda di definizione agevolata può essere presentata unicamente in relazione alle controversie che abbiano i seguenti requisiti oggettivi:

  • Controversie per un valore non superiore a 100.000 euro, a condizione che l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito precedenti, previo pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite.
  • Controversie per un valore non superiore a 50.000 euro, a condizione che l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in almeno un grado di giudizio di merito precedente, previo pagamento di una somma pari al 20% del valore della lite;

Il valore della controversia viene calcolato in relazione al solo importo dell’imposta al netto degli interessi, delle indennità di mora, dell’aggio di riscossione, delle spese di notifica e delle sanzioni collegate al tributo. Se la controversia ha ad oggetto unicamente sanzioni non collegate all’imposta, queste ne determinano il valore ai fini della definizione agevolata.

Il contribuente, che intenda avvalersi della procedura di definizione agevolata, deve dichiararlo nel corso del procedimento, il quale resta sospeso fino al decorso dei termini concessi per la presentazione della suddetta domanda.

La presentazione della domanda comporta la rinuncia contestuale ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della l. 24.3.2001, n. 89. Inoltre, a seguito della domanda di definizione agevolata, il contribuente non ha diritto alla restituzione dell’eccedenza fra le somme eventualmente pagate in corso di giudizio e il valore del contributo pagato per accedere alla procedura.

 

Dott. Alberto Grassi