La cartolarizzazione dei crediti: prassi finanziaria

agosto 17th, 2018|PROFESSIONISTI|

La cartolarizzazione dei crediti consiste in una particolare tecnica finanziaria caratterizzata dal poter  consentire lo svincolo di quei crediti vantati da imprese e banche nei confronti di soggetti che, con altra probabilità, si renderanno inadempienti  e che dunque sono ad altissimo rischio di coinvolgimento in una procedura concorsuale (in gergo economico tali crediti sono denominati “poste attive illiquide”)  con l’effetto finale di poter convertire i predetti crediti ad “alto rischio” in attività/prestazioni commercializzabili nel mercato dei capitali.

In sostanza si parla di “poste attive illiquide” in quanto si fa riferimento a quei crediti che, essendo soggetti ad una previsione negativa di ritardo o di totale omissione nel pagamento da parte del debitore, rimarranno con ogni probabilità “titoli illiquidi” ossia, per intenderci, azioni di banche che non essendo quotate sui mercati regolamentati, hanno difficoltà di smobilizzo.

Quanto detto può essere reso più pratico affermando che i crediti cartolarizzabili vengono individuati, raggruppati ed isolati per evitare la loro confusione con quelle posizioni creditorie non caratterizzate da un alto rischio di inadempimento.

Ordinariamente i titoli di cartolarizzazione in cui vengono incorporati ed isolati i predetti crediti ad alto rischio sono divisi in varie classi individuate in base al grado di subordinazione dei titoli stessi nel rimborso del capitale operato sistematicamente nei mercati finanziari.

Le classi individuate per la suddivisione dei titoli cartolarizzati vanno dalla così detta “seniority” ovvero la classe maggiormente subordinata alla così detta “junior” sottoscritta dal primo ed originario titolare della posta attiva “illiquida”.

Ciò che caratterizza la cartolarizzazione, quindi ciò che ne forma oggetto ovvero i crediti, è lo sviluppo di un procedimento attraverso il quale la massa di crediti da cartolarizzare viene isolata e resa immune da tutte quelle vicende che vanno a coinvolgere il soggetto debitore ovvero quel soggetto diverso dal titolare della cartolarizzazione ovvero “originator”; se da un lato il predetto procedimento vede quale soggetto protagonista colui che emette i titoli di cartolarizzazione e i rispettivi creditori dall’altro vi è un’ulteriore soggetto destinato al pagamento di quelli stessi titoli oggetto del procedimento.

L’effetto primario del processo sopraesposto, è quello della cosiddetta “separazione patrimoniale” che come detto viene attuata attraverso l’isolamento e la destinazione dei crediti cartolarizzati, con lo scopo ultimo di vanificare tutti gli svantaggi derivanti dall’alto rischio di inadempimento e dunque di illiquidità della posta.

Andando ad individuare la normativa di riferimento che si caratterizza per aver preso spunto prima dal sistema anglosassone e poi dall’ordinamento giuridico statunitense, occorre citare la legge 30 aprile 1999 n.130 la quale ha individuato i due principali caratteri della cartolarizzazione:

  • Cessione a titolo oneroso di crediti presenti o futuri, pecuniari, operata nei confronti della società cessionaria appositamente costituita ai fini della cartolarizzazione;  
  • L’offerta presentata a terzi da parte della predetta società cessionaria avente ad oggetto titoli (come ad esempio strumenti finanziari emessi in ossequio alla normativa sulla intermediazione finanziaria) il cui corrispettivo ha i caratteri della garanzia e del collegamento alla e dalla massa dei crediti ceduti oggetto di cessione.

La normativa in questione ha l’ulteriore particolarità di non individuare inderogabilmente i caratteri soggettivi del cedente: possono quindi essere autori di cessione del credito cartolarizzato non solo intermediari finanziari come le banche, ma anche imprese commerciali ed imprenditori individuali.

Ultimo soggetto degno di nota con una specifica funzione nella cartolarizzaione è il gestore del fondo, ovvero colui che amministra il così detto “portafoglio” di tutti quei crediti oggetto di cessione ed avente la particolare mansione di provvedere alla riscossione dei pagamenti da parte dei debitori.

A differenza di quanto detto sopra, tale figura, ha dei caratteri propri in quanto può effettuare la riscossione solo un istituto bancario o un intermediario finanziario come individuati dalla relativa normativa.

FL