Riforma dell’ordinamento concorsuale. I tempi per l’emanazione del decreto attuativo

settembre 14th, 2018|PROFESSIONISTI|

Come ormai noto il 19 ottobre 2017 è stata emanata la legge delega n. 155/2017 contente la “delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017.

Il fine principale della delega è ottenere dal Governo l’elaborazione di un “codice” che racchiuda in un unico ed organico testo normativo quell’ordinamento concorsuale che oggi – attesi gli innumerevoli ritocchi alla Legge Fallimentare (attraverso il frequente ricorso alla decretazione d’urgenza) –  si trova invece sparso in molteplici fonti normative (non solo nella Legge Fallimentare).

Un ulteriore fine della Legge è anche quello di uniformare l’ordinamento concorsuale italiano alle direttive provenienti dall’Europa e che impongono agli stati membri l’adozione di procedure di composizione della crisi d’impresa ispirate al criterio della prevenzione della continuità aziendale.

Nel nuovo codice dovrebbe confluire anche la disciplina della cosiddetta “crisi da sovraindebitamento” introdotta ed oggi disciplinata dalla Legge 27.01.2012 n. 3.

Sono molteplici le innovazioni previste – per ora sotto forma di principi ai quali Governo si dovrà adeguare – dalla legge delega in discorso ed innumerevoli sono gli aspetti dell’ordinamento concorsuale che saranno oggetto di riforma (la sostituzione della parola “fallimento” con quella di “liquidazione giudiziale”, una nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, l’introduzione di una disciplina del concordato preventivo di gruppo, l’introduzione di una definizione normativa della crisi d’impresa, la previsione di apposite procedura di allerta e tante altre).

Secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge delega emanata il 19 ottobre 2017Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3” .

Atteso il termine di dodici mesi assegnato al Governo per l’emanazione dei decreti attuativi ed essendo decorso quasi un anno dall’entrata in vigore della legge delega n. 155/2017 è normale che, oggi, il mondo giudico e quello imprenditoriale inizino a porre domande su quale sia lo “stato dell’arte” dell’iter di emanazione dei decreti attuativi.

A tali interrogativi viene solitamente risposto che la bozza del Decreto Attuativo è in procinto di essere trasmesso alla Camera dei Deputati ed al Senato per il parere delle relative Commissioni.

In ogni caso si ritiene probabile (indipendentemente dal rispetto della tempistica delle varie fasi procedimentali come indicata nell’art. 1, n. 3, della Legge Delega) che la bozza del decreto attuativo della riforma sarà oggetto di osservazioni ed emendamenti da parte delle predette Commissioni e che, conseguentemente, sarà difficile che il testo definitivo del medesimo decreto venga emesso entro il corrente anno 2018.

E’ dunque auspicabile una sua definitiva emanazione, almeno, nel corso dell’anno 2019.

Inoltre, e la circostanza desta non poche perplessità, sembra essere stata paventata la possibilità di una “vacatio legis” di lunga durata, e per la precisione circa un anno, con il conseguente slittamento dell’effettiva entrata in vigore delle nuove norme all’anno 2020.

Come noto la vacatio legis, prevista dall’art. 73 della Costituzione e dall’art. 74 della preleggi, è il periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione di una nuova legge sulla Gazzetta Ufficiale alla data di sua effettiva entrata in vigore (normalmente è di quindici giorni salvo deroga).

Orbene, con riferimento all’emanando decreto attuativo della legge di “delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” la previsione di una vacatio legis di così lunga durata appare sicuramente ispirata dalla necessità di consentire ulteriori perfezionamenti della riforma dell’ordinamento concorsuale, con particolare riferimento agli aspetti della riforma che ancora suscitano qualche perplessità.

Inoltre si tratta di una riforma che, prima di poter essere applicata in concreto e nella pratica, richiederà sicuramente un accurato studio da parte di tutti gli operatori del diritto.

Occorre tuttavia considerare che, quando si tratta di crisi d’impresa, l’urgenza dei provvedimenti normativi finalizzati a fronteggiarla si pone quasi come un imperativo categorico.

Ad essere colpiti dalla crisi sono soprattutto le c.d. “imprese minori”, che spesso rappresentano realtà aziendali talmente semplificate da non disporre degli strumenti idonei a percepire il pericolo di una crisi ormai imminente. Le imprese di piccole dimensioni sono talmente numerose da costituire veramente il fulcro dell’economia italiana e sono soprattutto loro ad essere bisognose dell’entrata in vigore di leggi di riforma idonee a garantire una maggiore e più efficace tutela.

Invece l’introduzione di una nuova normativa sulla crisi d’impresa caratterizzata da un periodo di vacatio legis di circa un anno potrebbe comportare, per molti imprenditori, l’impossibilità di trarne i relativi vantaggi.

Infatti molte imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni, nel lungo periodo di attesa per l’entrata in vigore della riforma (il previsto anno di vacatio legis) continueranno a dover fronteggiare la crisi ed eventualmente ad esse dichiarate fallite per effetto dell’applicazione della vecchia normativa concorsuale, proprio quella normativa che a loro tutela si è oggi inteso riformare in senso sostanziale.

Pertanto è auspicabile che, durante i lavori che porteranno all’emanazione del decreto attuativo della riforma, siano sensibilmente rivisti ed abbreviati i tempi per la sua effettiva entrata in vigore.