Il concordato fallimentare

settembre 5th, 2018|PROFESSIONISTI|

Lo strumento del concordato fallimentare va necessariamente posto in raffronto con l’istituto del concordato preventivo, in quanto la principale differenza tra le due procedure consiste nella natura e nella funzione degli stessi ovvero il concordato preventivo rappresenta una figura autonoma di procedura concorsuale, mentre il concordato fallimentare ha la particolarità di rappresentare una forma di chiusura del fallimento.

Approfondendo le caratteristiche all’istituto in esame, ciò che dobbiamo necessariamente evidenziare, è che il mezzo attraverso il quale il concordato fallimentare rappresenta una modalità di chiusura del fallimento, è la predisposizione di un accordo tra il “fallito” e i “creditori” nel momento in cui ricorrono determinate ed espresse condizioni.

Pertanto, la circostanza per cui l’istituto in oggetto rappresenta non una procedura autonoma, ma bensì una fase di chiusura di una determinata procedura – ovvero quella fallimentare-, fa sì che uno o più creditori o altresì un terzo, possano presentare una proposta di concordato anche prima del provvedimento che dichiara l’esecutività dello stato passivo fallimentare.

Occorre però evidenziare che tale possibilità di anticipazione è però soggetta ad una condizione ovvero, la necessità che i dati contabili e le altre informazioni possano consentire alla curatela di redigere un elenco provvisorio della massa dei creditori che il giudice delegato dovrà approvare.

L’art.124 l.fall. stabilisce che il contenuto della proposta di concordato, debba prevedere la suddivisione in classi dei vari creditori secondo una valutazione fondata rispettivamente

  • a) sulla posizione giuridica;
  • b) sulla omogeneità ed eterogeneità degli interessi economici;

in secondo luogo, l’art.124 prevede in alternativa l’eventualità di un trattamento differenziato dei vari creditori in quanto appartenenti a classi diverse indicando per ciascun trattamento le ragioni che giustificano le varie differenze.

Altra previsione normativa riguarda l’opzione -all’interno della proposta di concordato fallimentare- per la predisposizione di una ristrutturazione dei debiti e la possibilità di poter scegliere le modalità  di soddisfazione dei crediti; tale possibilità di soddisfazione comprende anche l’opportunità di prevedere la parziale, e dunque non necessariamente integrale, soddisfazione dei creditori privilegiati, purché venga però rispettato il limite del valore, realizzabile in caso di liquidazione, tenuto conto della collocazione privilegiata e del valore che i beni e diritti hanno sul mercato.

Altro limite alla libertà di scelta riconosciuta dalla norma nel pagare i creditori consiste nell’evitare l’alterazione dell’ordine imposto dalle forme di prelazione dei crediti.

Una volta composta ed elaborata la proposta di concordato fallimentare questa viene presentata al giudice delegato il quale ha il compito di verificare la legittimità della stessa ma non senza sentire il parere sia del curatore che del comitato dei creditori; ottenuto quest’ultimo parere la proposta viene comunicata ai creditori i quali possono esprimere il loro consenso /dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, in relazione a quanto prevedono gli art. 125 e 128 l.fall.

In particolare l’art.128 l.fall. prevede sia le modalità di votazione dei creditori che hanno ricevuto la comunicazione del piano concordatario sia le modalità di formazione della maggioranza:

in relazione a quest’ultima la norma stabilisce che il concordato fallimentare viene approvato in via generale se è raggiunto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi al voto seguendo anche quanto stabilito dall’art.127 l.fall.

Se la domanda di concordato fallimentare ha ottenuto l’approvazione, questa viene comunicata immediatamente su ordine del Giudice delegato a colui che l’ha proposta (creditore o terzo) di modo che egli possa richiedere l’omologazione del concordato e la pedissequa fissazione di un termine entro il quale proporre le opposizioni; se entro tale termine queste ultime non vengono avanzate il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato, non prima che quest’ultimo abbia verificato l’esattezza della votazione e dello svolgimento della procedura.

L’ultima fase riguarda la pubblicazione, ex. Art 17 l.fall, del concordato omologato, tenendo presente che solo a partire da tale momento sarà possibile proporre reclamo in Corte d’Appello.

Scaduti i termini per l’opposizione e per le impugnazioni il concordato acquista efficacia obbligatoria nei confronti di tutti i creditori che sono titolari di diritti precedenti al fallimento; da ultimo si rileva che il potere di verificare la regolare esecuzione del concordato spetta agli organi della procedura ovvero Giudice Delegato, Curatore e Comitato dei creditori.