Dipendente licenziato: inammissibile il ricorso dell'azienda per difetto d'interesse
La Corte di Cassazione, sez. VI Civile, con ordinanza n. 17200/2018 depositata il 2 luglio è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento.
Nel caso di specie la Corte d’Appello, riformando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato illegittimo il licenziamento del dipendente di un Caseificio ed ha contestualmente condannato quest’ultimo a reintegrare il lavoratore nel proprio posto di lavoro ed a risarcirgli i danni.
Successivamente, il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta pronuncia lamentando come unico motivo la circostanza per cui la Corte Territoriale ha ritenuto che il licenziamento possa essere intimato solo quando la necessità di eliminare quel posto di lavoro sorga da una grave crisi aziendale e non da una crisi di mero carattere transitorio.
Ad un tal riguardo la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, oltre ad affermare quanto lamentato dal ricorrente, ha altresì accertato che “l’esternalizzazione del lavaggio dei secchi non poteva da sola giustificare l’atto risolutivo dal momento che l’odierno controricorrente in ogni caso svolgeva anche altre mansioni”.
Dunque, considerato che il datore di lavoro mediante il ricorso per Cassazione non ha inteso censurare quest’ultima statuizione, in merito alla medesima la Suprema Corte ha ritenuto intervenuto il giudicato interno ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto d’interesse poiché, anche qualora il ricorso fosse stato accolto, lo stesso non avrebbe prodotto alcun effetto in merito alla statuizione non impugnata che sarebbe rimasta comunque invariata.
Dott.ssa Carmen Giovannini

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Successivamente, il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta pronuncia lamentando come unico motivo la circostanza per cui la Corte Territoriale ha ritenuto che il licenziamento possa essere intimato solo quando la necessità di eliminare quel posto di lavoro sorga da una grave crisi aziendale e non da una crisi di mero carattere transitorio.
Ad un tal riguardo la Suprema Corte ha rilevato che la sentenza impugnata, oltre ad affermare quanto lamentato dal ricorrente, ha altresì accertato che “l’esternalizzazione del lavaggio dei secchi non poteva da sola giustificare l’atto risolutivo dal momento che l’odierno controricorrente in ogni caso svolgeva anche altre mansioni”.
Dunque, considerato che il datore di lavoro mediante il ricorso per Cassazione non ha inteso censurare quest’ultima statuizione, in merito alla medesima la Suprema Corte ha ritenuto intervenuto il giudicato interno ed ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto d’interesse poiché, anche qualora il ricorso fosse stato accolto, lo stesso non avrebbe prodotto alcun effetto in merito alla statuizione non impugnata che sarebbe rimasta comunque invariata.
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