Ex coniugi, niente assegno di mantenimento se condotta di vita in continuità col matrimonio

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22603 depositata il 4.11.2015 torna a pronunciarsi in materia di assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge.

La Corte, in particolare, ha rigettato il ricorso di una donna che impugnava la sentenza d’appello di revoca dell’obbligo, disposto in primo grado, a carico dell’ex marito di versarle un assegno di mantenimento.

Nel caso di specie, infatti, sebbene il reddito del marito fosse maggiore rispetto a quello della moglie, il primo si era obbligato al pagamento di una rata di mutuo per l’acquisto della metà della casa coniugale dall’ex moglie che equiparava di fatto i due redditi.

Ciò inoltre, aveva permesso alla donna di acquistare una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione.

Il fatto che i redditi dei due ex coniugi “sostanzialmente si equivalgono e consentono ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio” ha portato la Corte ha confermare la sentenza che aveva revocato l’obbligo del marito di corrispondere alla donna un assegno di mantenimento.