"Ottobre Fallimentare": vendita beni, il Tribunale può aprire procedimenti competitivi

Con l’art. 2 del D.L. 83/2015, convertito con la legge 6 agosto 2015 n. 132, il Tribunale può aprire procedimenti competitivi per la vendita dei beni.

Il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015 recante “Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”, convertito in legge con modifiche con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto sostanziali modifiche alla Legge Fallimentare in materia di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione debiti e fallimento.

Di particolare rilievo appaiono le modifiche apportate agli articoli della Legge fallimentare concernenti il concordato c.d. liquidatorio od eventualmente “misto”.

Infatti con l’art. 2 del D.L. in esame è stato inserito, nella Legge Fallimentare, l’art. 163 bis (“Offerte concorrenti”).

Con tale nuovo articolo si prevede, al primo comma, che quando il piano di concordato comprende un’offerta di acquisto dell’azienda – o di uno o più rami di questa o di specifici beni – da parte di un soggetto già individuato e verso il pagamento di una somma di denaro o comunque a titolo oneroso, il commissario giudiziale deve valutarne la congruità motivando le sue conclusioni.

 Nel caso in cui – tenuto conto delle offerte di altri eventuali interessati nonché del valore dell’azienda o del bene – l’offerta contemplata nel piano di concordato possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, il commissario giudiziale deve chiedere al Tribunale, motivando la richiesta, di aprire un procedimento competitivo.

Il Tribunale, sentito il commissario e tenendo conto del valore dell’azienda o del bene nonché della probabilità che in tal caso si consegua una migliore soddisfazione dei creditori, dispone anche d’ufficio l’apertura di un procedimento competitivo mediante presentazione di offerte irrevocabili.

Il relativo decreto del Tribunale in tal senso deve contenere una serie di indicazioni e specificazioni analiticamente specificate nel secondo comma dell’articolo di legge e, in particolare, deve contenere l’indicazione della data dell’udienza per l’esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva e le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti.

Le offerte vanno presentate in forma segreta e, in ogni caso, non sono efficaci se non corrispondono ai requisiti previsti dal decreto del Tribunale o se sono sottoposte a condizione.

Nell’udienza fissata per l’esame delle offerte queste vengono rese pubbliche e, se vi sono più offerte migliorative, il Giudice dispone una gara tra i relativi offerenti; gara che deve concludersi, in ogni caso, prima dell’adunanza dei creditori.

Conclusasi la gara, il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all’esito di essa.

Il secondo comma dell’art. 1 del D.L. n. 83/2015 apporta, poi, le seguenti modifiche all’art. 182 della Legge Fallimentare (“cessioni”):

  • Il comma 1 viene integrato con la previsione che, nel concordato con cessione di beni e salva diversa previsione in esso, il Tribunale deve disporre che il liquidatore effettui la pubblicità contemplata dall’art. 490, primo comma, del codice di procedura civile, fissando il termine entro cui deve essere eseguita;
  • Il comma 5 è del tutto riformulato, prevedendo il nuovo testo l’applicazione – alle vendite, cessioni e trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo – degli articoli da 105 a 108 ter della legge fallimentare in quanto compatibili.

Va rilevato, in primo luogo, che le integrazioni e le modificazioni introdotte dal D.L. in esame, con il citato articolo 2 comma 1, data la natura e il contenuto di questo, sono destinate ad operare nei concordati liquidatori o misti, cioè nei concordati in cui la proposta del debitore prevede la cessione di tutta o di parte dell’azienda in crisi e nei quali il debitore ha già individuato il potenziale acquirente.

In tali casi le modifiche apportate dal citato primo comma dell’art. 2 del D.L. in esame rendono possibile applicare al concordato, in anticipo, nella fase dell’ammissione e prima della convocazione dell’adunanza dei creditori, la procedura delle vendite competitive contemplata, per il fallimento, dagli artt. 105 e segg. della Legge Fallimentare.

Attraverso la nuova procedura delle offerte competitive introdotta dall’art. 2 del D.L. qui in esame si agevola il reperimento, attraverso il mercato, di offerte più vantaggiose per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Inoltre il potere valutativo attribuito al commissario giudiziale, in ordine alla offerte di acquisto contenute nel piano concordatario, diventa costruttivo.

Tale potere valutativo, infatti, non è più finalizzato esclusivamente ad esprimere conclusioni in merito alla convenienza o meno della proposta concordataria, ma può determinare per l’acquisto dei beni l’apertura di un procedimento competitivo finalizzato all’acquisizione di maggior attivo nell’interesse del ceto creditorio.

Inoltre l’applicazione della procedura delle vendite competitive già contemplata, per il fallimento, dagli artt. 105 e segg. della Legge Fallimentare consente, anche nella procedura concorsuale minore del concordato preventivo, di raggiungere i medesimi obiettivi – di maggiore trasparenza delle relative operazioni, di maggiore efficienza dell’attività degli organi preposti e di una maggiore efficacia dell’attività di liquidazione – che per la liquidazione dell’attivo fallimentare si vollero raggiungere con la riforma attuata con il D.lgs 09.01.2006.

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