L'effetto liberatorio della ricevuta di pagamento nei confronti dei condebitori

febbraio 7th, 2015|Articoli, Diritto civile|

Con sentenza n. 1453/2015 la Corte Suprema si trova a dover accertare se la quietanza rilasciata ad un condebitore solidale ha effetti liberatorio anche nei confronti degli altri in mancanza di riserva del diritto di agire nei loro confronti per il residuo.

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di Appello di Firenze con la quale il Collegio riteneva l’obbligazione estinta ex art. 1301 c.c. per intervenuta remissione del residuo debito nei confronti di un condebitore solidale, liberatoria anche nei confronti degli altri in mancanza di riserva del diritto nei loro confronti.

La Corte di Appello riteneva che, in mancanza di una espressa riserva di agire a danno degli altri condebitori, secondo il principio della estensione ai condebitori solidali degli effetti vantaggiosi proprio delle obbligazioni solidali, la remissione, per ragioni diverse dall’adempimento, compiuta a favore di un debitore in solido si estendesse all’intero debito e quindi, alle quote degli altri coobbligati.

Secondo gli Ermellini la decisione della Corte di Appello di Firenze è errata.

In caso di pagamento parziale di un condebitore solidale e di quietanza rilasciata dai creditori non si può parlare di remissione di debito, ma di rinuncia alla solidarietà.

In particolare la Corte Suprema fonda tale assunto sulla previsione legislativa dell’art. 1311, n. 1, cod. civ..

Dalla rinuncia alla solidarietà nei confronti di un coobbligato derivante dalla quietanza rilasciata nel ricevere l’adempimento parziale del proprio credito, consegue la conservazione per legge dell’azione solidale verso gli altri obbligati.

In conclusione “Nell’ipotesi di adempimento parziale dell’obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall’art. 1311, n. 1 cod. civ., e conseguente conservazione dell’azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell’art. 1301 cod. civ., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali”.