Ritardi aerei: la sentenza della CGE sulla determinazione dell'orario effettivo d'arrivo

settembre 6th, 2014|Articoli, Diritto civile|

Con la sentenza del 04 settembre u.s., causa C-452/13, la Corte di Giustizia Europea ha indicato quale sia il momento da considerare quale “orario di arrivo effettivo” proprio ai fini della compensazione in caso di ritardo prolungato del volo.

Specificamente, la Corte ha chiarito se ai fini della nozione occorra far riferimento al touchdown, quindi al momento in cui l’aeromobile atterra sulla pista, oppure l’orario di arrivo alla rampa, quindi quando sono azionati i freni di stazionamento, oppure al momento di apertura dei portelloni oppure ad un momento definito dalle parti.

La Corte  ha ritenuto di indicare quale nozione di orario di arrivi per determinare l’entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo il momento in cui i passeggeri sono autorizzati a lasciare l’aeromobile, quindi quando si apre almeno un portellone dell’aeromobile, considerando che solo in quel momento i passeggeri possono riprendere le loro attività abituali.