Debito di valore in debito di valuta: trasformazione solo a sentenza definitiva
La Cassazione con la sentenza n. 7697 del 2 aprile 2014 ha statuito che “il momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta non può che essere quello in cui diventa incontestabile la sua liquidazione, e cioè quello in cui diventa definitiva la sentenza che tale liquidazione effettua”.
Come noto, la distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore assume rilievo ai fini della determinazione delle conseguenze derivanti dal ritardo nell’adempimento: infatti, mentre per i debiti di valuta il risarcimento del danno non coperto degli interessi legali è subordinato alla prova dell’effettiva sussistenza del danno, per i debiti di valore “la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell’adempimento presuppone la determinazione dell’esatto ammontare della somma dovuta – id est la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell’insorgere dell’obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d’ufficio (confr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione”.
Quindi tali debiti, come appunto nelle obbligazioni risarcitorie, saranno assoggettati al principio nominalistico, statuito dall’art. 1224 c.c., solo ed esclusivamente nel momento in cui la sentenza lo liquida diventa definitiva.
Debito di valore in debito di valuta: trasformazione solo a sentenza definitiva
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