L'atto per la domanda di ammissione al passivo

Chi intende far ammettere al passivo di un fallimento il proprio credito deve redigere, ai sensi e per gli effetti del’art. 93 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ricorso per l’insinuazione al passivo secondo la formula che segue:

Domanda di ammissione al passivo.

Non senza segnalare che:

– detto ricorso può essere sottoscritto anche personalmente della parte creditrice;

– detto atto va trasmesso, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del Curatore indicato nell’avviso di cui all’art. 92 della Legge Fallimentare.