Rinuncia all'usufrutto: il beneficio fiscale all'acquisto di un immobile non decade

giugno 21st, 2013|Articoli, Diritto civile|

L’usufrutto è un diritto reale minore, che attribuisce all’usufruttuario il diritto di godere della cosa rispettandone la destinazione, traendo dalla cosa ogni utilità, salvo i limiti stabiliti dalla legge.

L’usufrutto comporta dei vantaggi sia per l’usufruttuario, che entra in possesso di una somma di denaro considerevole potendo continuare a vivere nella propria casa per il resto della sua vita, sia per l’acquirente che acquista un immobile ad una somma minore del valore dello stesso. In più, con l’acquisto della nuda proprietà di un immobile l’onere fiscale è calcolato su una base imponibile decisamente più contenuta rispetto alla proprietà piena, e inoltre il nudo proprietario non è soggetto né alle imposte sui redditi né tanto meno all’Imu, e alla morte dell’usufruttuario la proprietà si ricompone in capo al nudo proprietario che non deve alcuna tassa.

In una recente pronuncia della Cassazione è stata risolta la questione circa gli effetti ricollegabili ad un atto di rinuncia all’usufrutto in cui ci si domandava se allo stesso potesse ricollegarsi l’effetto decadenziale del beneficio fiscale goduto in sede di acquisto di un immobile.

La Suprema Corte di Cassazione si è espressa sul punto, avallando la decisione dei Giudici di secondo grado, ritenendo che l’atto di rinuncia all’usufrutto non costituisce un atto di trasferimento vero e proprio bensì un atto abdicativo cui non può conseguire alcun tipo di trasferimento del diritto ma solo l’estinzione del diritto e pertanto nessun effetto decadenziale può ricollegarsi allo stesso.