L'appellante ha l'obbligo di depositare atti e documenti

aprile 10th, 2013|Articoli, Diritto civile|

Con la sentenza  n. 3033 del 8.02.2013 la Corte Suprema ha affermato che, allorquando l’appellante assuma che l’ingiustizia della sentenza di primo grado risieda nell’erronea interpretazione e/o valutazione di un documento da parte del giudice di prime cure, è onere dello stesso produrre tale documento e/o comunque di metterlo a disposizione del Giudice d’Appello perché possa procedere al suo esame.

Trattasi nel caso di specie di un’applicazione del criterio di riparto dell’onere della prova sotto il profilo processuale, ex art. 2697 c.c., per cui l’appellante, al fine di ottenere l’accoglimento del gravame, è tenuto a fornire la prova della invalidità della sentenza di primo grado.