Il legale di un soggetto passivo d'imposta non può impugnare un atto emesso verso altro soggetto

marzo 28th, 2013|Articoli, Diritto civile|

Con sentenza n. 1100 del 17/01/2013, la Cassazione Civile, Sez. Tributaria, ha stabilito che chi ha la legale rappresentanza di un soggetto passivo d’imposta (persone giuridiche, enti, società, consorzi, associazioni, etc.) non è legittimato, per carenza d’interesse, all’impugnazione di atto emesso nei confronti di altro soggetto.

In pratica, anche se un soggetto ha la legale rappresentanza di un soggetto passivo di imposta e gli viene notificato un atto tributario emesso nei confronti del soggetto rappresentato e avente per oggetto l’imposta, la sanzione e gli interessi, detto atto gli viene notificato a mero titolo di conoscenza. E ciò anche in relazione dell’eventuale responsabilità solidale.

Secondo tale pronuncia dunque il legale rappresentante potrà successivamente impugnare il diverso atto con il quale l’esattore dia eventualmente inizio alla procedura di riscossione della sanzione nei suoi confronti, al fine di contestare non solo il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità, ma anche l’esistenza e l’ammontare del debito principale del soggetto.

Secondo tali principi quindi, il soggetto cui viene inviato l’avviso di accertamento sia egli il legale rappresentante del soggetto o anche indicato erroneamente tale non dovrà impugnare detto avviso, il cui ricorso pertanto sarà dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione.

Tuttavia,   qualora l’esattore inizi l’azione di riscossione della sanzione nei suoi confronti, potrà senz’altro impugnare l’avviso di mora, al fine di contestare il rapporto di rappresentanza e la propria responsabilità.

Nel caso esaminato dalla sentenza in esame, il contribuente era ricorrente unicamente per sè stesso e la notifica dell’atto impugnato non comportava alcun obbligo diretto al pagamento delle imposte evase, essendo a ciò tenuta la società destinataria dell’atto medesimo e unica titolare del rapporto tributario.

Dunque, il ricorso introduttivo proposto dallo stesso era inammissibile sia perchè l’atto impositivo impugnato attinge direttamente la società,   sia perchè, riguardo a eventuali responsabilità connesse, l’impugnazione è prematura, non essendo iniziata alcuna azione di riscossione in danno del contribuente medesimo, con notifica di avviso di mora.