Risoluzione del contratto per causa sopravvenuta non imputabile alle parti

aprile 30th, 2020|Pronto Intervento Imprese|

Con il concetto di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, l’ordinamento identifica un evento non dipendente dalla volontà del debitore che ha come conseguenza il rendere la prestazione ineseguibile in via definitiva, tanto che, l’art 1256 c.c., individua questa casistica come causa di estinzione dell’obbligazione. Ai sensi del secondo periodo del citato articolo,