Risoluzione del contratto per causa sopravvenuta non imputabile alle parti

aprile 30th, 2020|Pronto Intervento Imprese|

Con il concetto di impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, l’ordinamento identifica un evento non dipendente dalla volontà del debitore che ha come conseguenza il rendere la prestazione ineseguibile in via definitiva, tanto che, l’art 1256 c.c., individua questa casistica come causa di estinzione dell’obbligazione. Ai sensi del secondo periodo del citato articolo, ove l’impossibilità di adempiere per una delle parti, in merito al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, si protragga sino a considerare il debitore non più obbligato a eseguire la prestazione e, specularmente, il creditore non abbia più interesse ad eseguirla, l’obbligazione sarà ipso iure estinta. Alla luce di quanto sin qui premesso, si giustifica la ratio dell’art. 1463 c.c., ove il contratto preveda prestazioni corrispettive, la parte liberata dalla sopravvenuta impossibilità di adempiere la prestazione, nonostante il ricorso a sforzo diligente ex art. 1176 c.c., non potrà chiedere all’altra la controprestazione pattuita, dovendo restituire quanto ricevuto nel rispetto delle norme relative alla ripetizione dell’indebito.

Nel contratto sinallagmatico, la prestazione di una delle parti trova giustificazione e motivo nella controprestazione operata dall’altra, va da sé che venendo meno una delle prestazioni, seppur per ostacolo ancorchè incognito, futuro e assolutamente non imputabile alla parte, l’altra possa considerarsi liberata e godente del diritto alla restituzione di quanto eventualmente versato. È questo il caso di un contratto di locazione, per come sancito dal principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza n. 23987 del 26 settembre 2019.

Nel caso di specie il dubbio interpretativo verteva nel sussumere la condizione di impossibilità di fruire di immobile per via dei danni causati da sisma nell’art. 1591 c.c. a norma del quale il conduttore tenuto a restituire la cosa, ad esempio per il mancato versamento delle mensilità pattuite, è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell’immobile e a risarcire l’eventuale maggior danno derivato dalla illegittima occupazione dello stesso. Essendo, l’edificio al centro della vicenda, reso inagibile dall’infausto sisma che ha colpito l’Abruzzo nel 2009, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistere caso di impossibilità totale di una delle parti di fruire dell’immobile datole in locazione a cagione di evento non cognito, futuro e imprevedibile. Pertanto, il conduttore non era, nel caso de qua, da ritenersi in mora a restituire la cosa che risultava abbandonata e non goduta sin dal momento del sisma e tanto meno poteva considerarsi obbligato a convenire al locatore il corrispettivo maturato dall’abbandono dell’immobile alla proposizione della domanda giudiziale ex art. 1591 c.c. da parte del locatore. L’evento sisma ha agito sulla possibilità di una delle parti di adempiere ad un contratto sinallagmatico, che come sopra riportato trova, sottostà alla ratio di tutelare le prestazioni solo ove reciproche.

Pare il caso di quel che avverrà con triste frequenza alla luce dei presenti disagi igienico-sanitari e della crisi economica che ne costituirà diretto precipitato. Se una pandemia e la consequenziale normativa d’emergenza impedisce al conduttore di godere dell’immobile locato, nulla potrà a questi addebitarsi sulla scorta della citata normativa e in forza della giurisprudenza formatasi.

 

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