Pubblicazione dati familiari personaggi famosi: quando si configura violazione privacy
Con la pronuncia n. 27381 del 06.12.2013, la Suprema Corte ha affermato il principio per cui in tema di tutela della riservatezza, la pubblicazione giornalistica di dati e fotografie coinvolgenti i congiunti di un personaggio pubblico non interessati ai fatti viola il limite dell’essenzialità dell’informazione, soprattutto nel caso in cui l’informazione sia accompagnata dall’immagine dell’abitazione familiare, non potendo la notorietà di una persona affievolire i diritti alla riservatezza ed all’intimità della vita privata dei congiunti.
Tanto ha affermato la Suprema Corte a conclusione di un contenzioso che aveva avuto origine dall’impugnazione di un provvedimento sanzionatorio del Garante della Privacy con cui era stato comminato ad una testata giornalistica (in conseguenza della pubblicazione di un articolo su un personaggio pubblico accompagnato da immagini dei figli minori del segnalante, immagini relative al luogo di residenza della famiglia, alla loro palazzina e alla madre della segnalante) il divieto di diffondere illecitamente dati personali dei congiunti di personaggio pubblico.
La decisione del Garante, confermata anche in grado di appello dal Tribunale di Milano, è stata confermata dalla Suprema Corte sia in ragione della legittimità del potere correttamente esercitato in quanto rientrante nelle prerogative del garante, sia sul presupposto che la tutela della riservatezza dei congiunti di personaggi noti, ed in particolare dei minori, deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, salvo il perseguimento di un primario interesse oggettivo del medesimo minore che va provato e dimostrato e rispetto al quale i mezzi di comunicazione si assumono ogni responsabilità.
In particolare ricorda la Corte, richiamando la Carta di Treviso, al bambino coinvolto come autore, vittima o teste in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato; da qui il divieto di pubblicare elementi che possano portare alla sua identificazione, quali anche le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza qualora si tratti di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga.
In tale ottica a nulla rileva, prosegue la Corte, che i medesimi dati siano stati già in altra sede divulgati in quanto l’interessato, pur avendoli altrove divulgati, potrebbe anche essere contrario a che l’informazione da lui resa nota abbia ulteriore e più ampia diffusione.
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