Diffida ad adempiere e messa in mora: qual è la differenza?
I due istituti in commento entrano in funzione, generalmente e a titolo esemplificativo, quando in un rapporto contrattuale vi è un soggetto inadempiente o si è pagato per un servizio o un bene non ricevuto o, ancora, per riscontrare un difetto nell’adempimento, ossia tutte situazioni in cui sia necessario intimare alla controparte di prendere atto