
Start Up innovative e piano industriale
Per effetto del D.L. n. 179/2012 (c.d. “Decreto crescita bis”) nell’ordinamento italiano è stata introdotta una particolare disciplina finalizzata ad incentivare la costituzione e lo sviluppo delle c.d. start up innovative, ovvero imprese caratterizzate da un’elevata tecnologia.
In particolare le start up innovative sono società di capitali (possono essere costitute come società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale, secondo l’art. 25 del predetto Decreto Legge, “non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione”
La società, ai fini dell’attribuzione della qualifica di “start up innovativa”, deve necessariamente avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalentemente lo “sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Inoltre, sempre ai fini dell’attribuzione della qualifica in discorso, è richiesto che dalla costituzione della società e dallo svolgimento della sua attività d’impresa non siano decorsi più di sessanta mesi.
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di start up innovativa, inoltre, occorre la contemporanea presenta di ulteriori requisiti previsti come obbligatori dal medesimo art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e la presenza di almeno uno dei requisiti che, sempre il medesimo articolo, qualifica come alternativi.
Rilevante prerogativa delle c.d. “start up innovativa” è la loro esenzione dalle procedure concorsuali essendo solo soggetto alla procedura di “composizione della crisi da sovraindebitamento” prevista legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Tale esenzione da procedure concorsuali è prevista dall’art. 31 del 18 ottobre 2012, n. 179 che testualmente dispone: “La start-up innovativa non e’ soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3”.
Anche per le start up, nonostante si tratti di società di costituzione relativamente giovane e nonostante l’esenzione dalle procedure concorsuali, può rilevarsi utile la predisposizione di un piano industriale.
Tale documento sarà principalmente diretto a potenziali soggetti disposti ad investire nella società, per comunicare a questi ultimi gli obiettivi che si intendono raggiungere, al fine di ottenere il loro coinvolgimento ed il loro apporto nello svolgimento di tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.
Attraverso il piano industriale i potenziali investitori potranno verificare l’eventuale posizione della società sul mercato e quindi il relativo successo, nonché le potenzialità di crescita della stessa e, quindi, il possibile ricavato dell’investimento.
In conclusione deve rilevarsi che anche per le start up innovative può rilevarsi indispensabile la predisposizione di un programma di risanamento idoneo a superare le eventuali difficoltà di inziale avviamento.
Infatti, per quanto possa apparire fisiologico che un’impresa di recente costituzione e che peraltro immette sul mercato prodotti innovativi possa incontrare momenti iniziali di difficoltà economica, resta il fatto che, qualora tali difficoltà non siano affrontate e superate al loro insorgere, la società continuerà ad essere presente sul mercato, anche a distanza di anni dalla sua costituzione, in uno stato di potenziale crisi o addirittura di conclamata crisi economica e che, peraltro, proprio l’aver trascurato le difficoltà inziali renderà ardua per l’imprenditore la predisposizione di un piano di risanamento idoneo a porre rimedio ad un malessere aziendale ormai cronicizzato.
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Inoltre, sempre ai fini dell’attribuzione della qualifica in discorso, è richiesto che dalla costituzione della società e dallo svolgimento della sua attività d’impresa non siano decorsi più di sessanta mesi.
Ai fini dell’attribuzione della qualifica di start up innovativa, inoltre, occorre la contemporanea presenta di ulteriori requisiti previsti come obbligatori dal medesimo art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e la presenza di almeno uno dei requisiti che, sempre il medesimo articolo, qualifica come alternativi.
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Anche per le start up, nonostante si tratti di società di costituzione relativamente giovane e nonostante l’esenzione dalle procedure concorsuali, può rilevarsi utile la predisposizione di un piano industriale.
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