
Dilazione del pagamento: gli interessi non vanno calcolati sulle sanzioni
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16553 del 22.06.2018 si è pronunciata sul calcolo degli interessi da dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Nello specifico la società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale l’agente della riscossione aveva accolto l’istanza di rateizzazione della pretesa tributaria portata da quattordici cartelle per violazione dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997 per illegittima applicazione degli interessi di mora e di dilazione anche sulle sanzioni.
La Commissione Provinciale dichiarava l’inammissibilità del ricorso ritenendo che il provvedimento di rateizzazione non rientrasse tra gli atti impugnabili ex art.19 D. LGS. n. 472/1997
Avverso tale decisione veniva proposto appello, i cui giudici, invece, affermavano l’ammissibilità del ricorso riconoscendone la giurisdizione del giudice tributario e statuendo l’inapplicabilità degli interessi di dilazione sulle sanzioni.
L’agente della riscossione proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza dei giudici di appello. La Corte riportando l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997, che stabilisce testualmente: “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”, ha stabilito che lo stesso trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento e deve considerarsi norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale, pertanto ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.
In definitiva, l’ordinanza in commento, ha stabilito che gli interessi da dilazione delle somme iscritte a ruolo non possono essere conteggiati sulle quote di sanzioni che fanno parte del carico di ruolo.
Dott.ssa Giulia Colicchio

Dilazione del pagamento: gli interessi non vanno calcolati sulle sanzioni
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16553 del 22.06.2018 si è pronunciata sul calcolo degli interessi da dilazione delle somme iscritte a ruolo.
Nello specifico la società ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale l’agente della riscossione aveva accolto l’istanza di rateizzazione della pretesa tributaria portata da quattordici cartelle per violazione dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997 per illegittima applicazione degli interessi di mora e di dilazione anche sulle sanzioni.
La Commissione Provinciale dichiarava l’inammissibilità del ricorso ritenendo che il provvedimento di rateizzazione non rientrasse tra gli atti impugnabili ex art.19 D. LGS. n. 472/1997
Avverso tale decisione veniva proposto appello, i cui giudici, invece, affermavano l’ammissibilità del ricorso riconoscendone la giurisdizione del giudice tributario e statuendo l’inapplicabilità degli interessi di dilazione sulle sanzioni.
L’agente della riscossione proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza dei giudici di appello. La Corte riportando l’art. 2 comma 3 del D. Lgs. n. 472/1997, che stabilisce testualmente: “la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”, ha stabilito che lo stesso trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento e deve considerarsi norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale, pertanto ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.
In definitiva, l’ordinanza in commento, ha stabilito che gli interessi da dilazione delle somme iscritte a ruolo non possono essere conteggiati sulle quote di sanzioni che fanno parte del carico di ruolo.
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