La memoria di replica
Il codice di rito prevede che, quando il giudice istruttore rimette la causa in decisione, quest’ultimo deve invitare le parti a precisare davanti a lui le conclusioni e conseguentemente assegnare i termini di cui all’art. 190 c.p.c. di giorni 60 dall’udienza per il deposito della comparsa conclusionale e di successivi giorni 20 per il deposito della memoria di replica. L’avvocato che intende, a seguito della lettura della comparsa conclusionale avversaria, replicare a quanto adverso sostenuto deve redigere un atto secondo la formula che segue:
Non senza segnalare che:
– Con la memoria di replica è opportuno mettere in luce tutte le carenze e/o contraddizioni delle tesi avverse nonché l’inconcludenza degli elementi probatori emersi;
– Con la memoria di replica è bene anche segnalare le illegittime estensioni o modificazioni del thema decidendum effettuate con la comparsa conclusionale avversa nonché il deposito di nuovi documenti.
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