Siti porno al lavoro, datore non può violare privacy in eventuale causa
Con sentenza n. 18443 del 1.8.2013, la Corte Suprema di Cassazione si è trovata a dover affrontare una questione attinente una contestazione disciplinare ad un dipendente di una casa di cura che, privo di autorizzazione, accedeva mediante il computer di lavoro a siti pornografici.
Gli Ermellini hanno ritenuto che la documentazione raccolta dal datore di lavoro idonea a dimostrare gli accessi da parte del dipendente ai siti pornografici, ivi compresi i contenuti visionati dal medesimo, costituisce dato personale sensibile che può essere trattato solo previa autorizzazione dell’interessato.
In mancanza di tale consenso, trattandosi di dati idonei, nel caso in esame, a rivelare la vita sessuale dell’individuo non possono essere trattati né utilizzati in corso di causa dal datore di lavoro per contestare al lavoratore una violazione disciplinare.
Pertanto il lavoratore ha buon diritto a chiedere il blocco e la cancellazione dei dati personali raccolti dal datore di lavoro in assenza di autorizzazione.
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