Compensi degli avvocati, nuovi parametri per la liquidazione giudiziale
In vigore il decreto 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.
Con tale decreto il compenso agli avvocati sarà determinato per fasi del giudizio e non più per singole attività. Questo vuol dire che la liquidazione da parte del giudice avviene all’esito della causa o al momento in cui si rilascia un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento che per legge preveda la liquidazione delle spese.
Inoltre, sempre in ambito forense vengono riportati parametri anche per il caso in cui l’avvocato si autoliquida i compensi nell’atto di precetto.
Infine, va ricordato che il regolamento in oggetto si caratterizza per il fatto di costituire un indirizzo di massima, non vincolante nè per il giudice nè nel rapporto tra cliente e avvocato.
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In vigore il decreto 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2012.
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