Corte di Cassazione: illegittimo sottoporre personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità
Nella pronuncia del 4 Novembre la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo sottoporre il personale sanitario a eccessivi turni di reperibilità.
Questo viene annunciato dal Codacons che riporta un’ordinanza della Corte di Cassazione riconoscendo diritti di medici e infermieri. I giudici hanno accolto il ricorso proposto da un infermiere, assistito dall’avvocato Salvatore Raciti dell’Ufficio legale Codacons, contro l’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa che aveva chiesto al lavoratore turni di reperibilità in numero maggiore di quello previsto dal contratto collettivo nazionale.
Tale accoglimento si può estendere anche alle situazioni concernenti i medici, come precisato dall’associazione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che:
“il concreto atteggiarsi della mancata fruizione piena dei riposi può far prospettare l’insorgenza del diritto al risarcimento, in ragione del carattere usurante e della lesione della personalità morale”.
Dunque, se risulta provato che il limite dei 6 turni è stato superato in modo significativo, compromettendo di fatto la vita personale del lavoratore, il tribunale dovrà tener conto della condotta che travalica le regole di buona fede e ritenere “illegittimo il ricorso in forma smodata a quella turnistica al di fuori da ogni tollerabile dimensione quantitativa”. Il focus continua dopo l’immagine.

credits: Nurse24.it
Pertanto, spiega Raciti, il personale sanitario potrà fare causa all’Asp di appartenenza e ottenere un risarcimento danni, qualora si sia ecceduto il limite dei 6 turni di reperibilità.
Inoltre, la Corte ha anche affermato che, al di là dello sfociare del pregiudizio derivante dal danno-conseguenza in condizioni di patologia psicofisica, “qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa”.
Ne deriva che, se il ricorso smodato alla richiesta di turni di reperibilità ha illecitamente condizionato la vita personale del lavoratore impedendogli di godere appieno del riposo, non occorrerà fornire alcuna prova specifica del pregiudizio precisando che dovrà ritenersi esistente un danno da lesione alla vita personale dell’infermiere o in via estensiva del medico. Di conseguenza, il lavoratore avrà diritto al relativo risarcimento per la concreta interferenza nella vita privata di quest’ultimo.
Dopo questa vittoria il Codacons ha istituito lo Sportello regionale, in Sicilia, ’Sos risarcimenti troppi turni sanitari’ e lancia una azione collettiva a difesa di medici e infermieri.
Dott. Carlo Iorio

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