Lo stipendio erogato durante le ferie dev'essere uguale a quello del periodo di lavoro
Una riduzione della retribuzione lavorativa erogata durante il periodo di ferie potrebbe indurre il lavoratore a dissuaderlo dal beneficiarne.
Tale principio viene ribadito da una recente ordinanza della Cassazione del 15 dicembre 2023, la n. 35146, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, sin dalla sentenza Robinson Steel del 2006, mira ad assicurare una retribuzione al lavoratore durante il periodo di ferie che sia equiparabile a quella corrisposta durante il periodo lavorativo.
Difatti ogni sollecitazione che possa indurre il lavoratore a rinunciare al diritto alle ferie annuali si pone in contrasto con gli obiettivi del legislatore europeo e con le sue prescrizioni.
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda nello specifico alcuni lavoratori macchinisti che si erano rivolti al Tribunale di Milano proponendo ricorso al fine di acquisire un accertamento sul loro diritto alla retribuzione spettante durante il periodo di godimento alle ferie dalla S.r.l. loro datrice di lavoro, in riferimento a dei compensi, a titolo di incentivo, spettanti per attività di condotta e indennità di riserva previsti dal contratto aziendale del 22 giugno 2012 all’art. 54 come anche di alcuni compensi previsti all’art.77 dello stesso contratto e relativi all’assenza dalla residenza.
Il Giudice di appello aveva accolto il ricorso accertando, in particolare, che la società nell’erogare la retribuzione nel periodo di ferie annuali includeva la parte fissa che veniva prevista dal contratto come anche l’indennità di turno, escludendo di converso altri compensi pur se correlati alla prestazione prevista dal CCNL delle attività proprie come lavoro effettivo.
La Corte di Appello conferma così la sentenza del Tribunale di Milano che ha ritenuto non fondate le censure che venivano esposte nel ricorso sulla base di quanto già esaminato dalla Corte di Cassazione in giudizi tendenzialmente analoghi, che erano stati dalla stessa già esaminati e ritenuti infondati, e così rinviando la motivazione a tali precedenti.
In tal modo, nell’ordinanza n. 35146 si ribadisce quel concetto di retribuzione inerente al periodo di ferie sulla base della medesima interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che mira ad assicurare al lavoratore un riposo effettivo in maniera da garantire allo stesso una situazione che sia perfettamente uguale a quella ordinaria erogata nel periodo lavorativo andando, a tal fine, a ricomprendere qualsiasi importo pecuniario che sia strettamente correlato all’esecuzione delle mansioni svolte e quindi anche in relazione allo status professionale e personale del lavoratore.
Dott.ssa Serenella Angelini
Lo stipendio erogato durante le ferie dev'essere uguale a quello del periodo di lavoro
Una riduzione della retribuzione lavorativa erogata durante il periodo di ferie potrebbe indurre il lavoratore a dissuaderlo dal beneficiarne.
Tale principio viene ribadito da una recente ordinanza della Cassazione del 15 dicembre 2023, la n. 35146, in linea con quanto già statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, sin dalla sentenza Robinson Steel del 2006, mira ad assicurare una retribuzione al lavoratore durante il periodo di ferie che sia equiparabile a quella corrisposta durante il periodo lavorativo.
Difatti ogni sollecitazione che possa indurre il lavoratore a rinunciare al diritto alle ferie annuali si pone in contrasto con gli obiettivi del legislatore europeo e con le sue prescrizioni.
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda nello specifico alcuni lavoratori macchinisti che si erano rivolti al Tribunale di Milano proponendo ricorso al fine di acquisire un accertamento sul loro diritto alla retribuzione spettante durante il periodo di godimento alle ferie dalla S.r.l. loro datrice di lavoro, in riferimento a dei compensi, a titolo di incentivo, spettanti per attività di condotta e indennità di riserva previsti dal contratto aziendale del 22 giugno 2012 all’art. 54 come anche di alcuni compensi previsti all’art.77 dello stesso contratto e relativi all’assenza dalla residenza.
Il Giudice di appello aveva accolto il ricorso accertando, in particolare, che la società nell’erogare la retribuzione nel periodo di ferie annuali includeva la parte fissa che veniva prevista dal contratto come anche l’indennità di turno, escludendo di converso altri compensi pur se correlati alla prestazione prevista dal CCNL delle attività proprie come lavoro effettivo.
La Corte di Appello conferma così la sentenza del Tribunale di Milano che ha ritenuto non fondate le censure che venivano esposte nel ricorso sulla base di quanto già esaminato dalla Corte di Cassazione in giudizi tendenzialmente analoghi, che erano stati dalla stessa già esaminati e ritenuti infondati, e così rinviando la motivazione a tali precedenti.
In tal modo, nell’ordinanza n. 35146 si ribadisce quel concetto di retribuzione inerente al periodo di ferie sulla base della medesima interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea che mira ad assicurare al lavoratore un riposo effettivo in maniera da garantire allo stesso una situazione che sia perfettamente uguale a quella ordinaria erogata nel periodo lavorativo andando, a tal fine, a ricomprendere qualsiasi importo pecuniario che sia strettamente correlato all’esecuzione delle mansioni svolte e quindi anche in relazione allo status professionale e personale del lavoratore.
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