Litisconsorzio necessario: Cassazione annulla sentenza in materia di esproprio immobiliare
Nel diritto processuale civile, il litisconsorzio necessario rappresenta l’istituto volto a garantire l’integrità del contraddittorio in tutti quei casi in cui un’unica sentenza sia destinata a produrre effetti giuridici nei confronti di una pluralità di soggetti.
Ai sensi dell’art. 102 c.p.c., infatti, “se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo”: al fine di garantire la piena partecipazione di tutte le parti interessate, il codice di rito attribuisce dunque al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio in tutti quei casi in cui il giudizio sia stato promosso solo nei confronti di alcune di esse.
Tale fondamentale istituto è venuto in rilievo in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha annullato una sentenza della Corte d’Appello di Lucca proprio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari.

Confermando la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Lucca, i Giudici di seconde cure avevano dichiarato l’inesistenza – per difetto di erogazione della somma mutuata – del diritto di una banca di procedere all’espropriazione di un immobile a seguito del mancato pagamento del mutuo da parte del proprietario.
Nel caso di specie, infatti, il debitore opponente aveva ceduto ad un terzo soggetto il proprio diritto di proprietà sull’immobile oggetto della procedura espropriativa sicché, in definitiva, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come il contraddittorio andasse altresì esteso sia al soggetto cui era stata ceduta la proprietà dell’immobile sia al co-intestatario del mutuo.
Osservando come la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario possa essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (ed anche, per la prima volta, in sede di legittimità) la Corte di Cassazione ha dunque disposto l’annullamento della gravata sentenza con rinvio al giudice di primo grado, i.e. al Tribunale di Lucca in persona di diverso magistrato.
Ed invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità – richiamata anche dalla sentenza in commento – la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario deve necessariamente comportare la cassazione con rinvio al giudice di prime cure, affinché si possa procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4665).
A questo punto, il Tribunale di Lucca – in veste di Giudice del rinvio – dovrà procedere ad un nuovo esame sulle ragioni dell’opposizione all’esecuzione promossa dal debitore esecutato: tutto ciò, ovviamente, nel contraddittorio anche con i soggetti inizialmente pretermessi secondo quanto statuito dai Giudici di legittimità.
Avv. Mario Alletto

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Nel caso di specie, infatti, il debitore opponente aveva ceduto ad un terzo soggetto il proprio diritto di proprietà sull’immobile oggetto della procedura espropriativa sicché, in definitiva, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come il contraddittorio andasse altresì esteso sia al soggetto cui era stata ceduta la proprietà dell’immobile sia al co-intestatario del mutuo.
Osservando come la non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario possa essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (ed anche, per la prima volta, in sede di legittimità) la Corte di Cassazione ha dunque disposto l’annullamento della gravata sentenza con rinvio al giudice di primo grado, i.e. al Tribunale di Lucca in persona di diverso magistrato.
Ed invero, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità – richiamata anche dalla sentenza in commento – la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario deve necessariamente comportare la cassazione con rinvio al giudice di prime cure, affinché si possa procedere alla nuova trattazione della controversia a contraddittorio pieno ed integro (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 22 febbraio 2021, n. 4665).
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