IL SUPERBONUS 110%

  1. Premessa

Il Decreto Rilancio 34/20 ha introdotto nuove disposizioni riguardo la detrazione con riferimento a specifici interventi di miglioramento dell’efficienza energetica, interventi antisismici e di installazione di impianti fotovoltaici.

Nello specifico, infatti, l’art. 119 del menzionato decreto ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, andando a modificare il precedente assetto delle agevolazioni rientranti nel cd. “sismabonus” e del cd. “ecobonus”.

  1. Ambito soggettivo

Il comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio dispone chi deve effettuare gli interventi ammessi e sinteticamente possono essere suddivisi in: condomìni, persone fisiche su unità immobiliari (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), IACP ed enti con le medesime finalità sociali.

Il legislatore ha voluto espressamente riferirsi ai “condomìni” e non alle “parti comuni” di edifici poiché, per poter accedere alle agevolazioni previste al Decreto Rilancio, l’edificio deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica prevista.

Per quanto concerne, invece, le persone fisiche, dapprima il Dl 34/20 e successivamente l’Agenzia delle Entrate hanno specificato che possono usufruire del Superbonus al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Ciò significa che la detrazione spetta per gli interventi effettuati dalle persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, su immobili che non sono riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (art. 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti e professioni (art. 54, comma 2, del TUIR), bensì appartengono all’ambito privatistico.

I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni possono comunque usufruire del Superbonus per le spese da loro sostenute per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici in condominio, se gli stessi concorrono alla ripartizione delle sopracitate spese in qualità di condòmini. In questa circostanza, quindi, la detrazione spetta esclusivamente con riguardo agli interventi sulle parti comuni.

 

  1. Ambito oggettivo

Sotto il profilo oggettivo, il pilastro centrale è formato dai cd. “interventi trainanti” e dagli “interventi trainati”. I primi garantiscono non solo l’accesso al Superbonus ma anche l’applicazione dell’aliquota 110% per i secondi.

Le due macroaree toccate dagli interventi sono la riqualificazione energetica e l’adozione di misure antisismiche degli edifici, e devono essere realizzati sulle parti comuni di condomini o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per edificio unifamiliare si intende un’unica unità immobiliare destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare e di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente e che ha a disposizione uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Inoltre, è possibile effettuare gli interventi anche su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari.

Riguardo “l’ autonomo dall’esterno”, Il Decreto Agosto ha consentito anche alle unità che hanno accesso su strada, cortile o giardino di proprietà non esclusiva di accedere alle agevolazioni.

  1. I requisiti per l’accesso al Superbonus

Per poter accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti invernali esistenti (i primi due interventi trainanti) devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o della singola unità immobiliare funzionalmente indipendente. Inoltre, devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente.

  1. La nuova aliquota per la detrazione

Venendo ora alla prima grande novità introdotta con il Superbonus, la detrazione spettante è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. È previsto, poi, un limite massimo di detrazione spettante per ogni singolo intervento e deve essere suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa in relazione a quanto da loro effettivamente versato per la stessa, qualora si sia in presenza di un edificio unifamiliare o di unità immobiliare inserita in un edificio plurifamiliare.

Con riguardo, invece, agli interventi realizzati in condominio, il limite è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari presenti nel complesso condominiale e, quindi, l’ammontare di spesa così definito è il limite massimo di spesa agevolabile per l’intero edificio. Ogni condomino dovrà poi calcolare la propria detrazione facendo riferimento alla spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà ai sensi dell’art. 1123 c.c..

La detrazione dall’imposta lorda può essere utilizzata ai fini IRPEF o IRES (se relativa alle spese sostenute per lavori sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio) e l’agevolazione è ammessa esclusivamente entro il limite che trova capienza nella imposta annua. A ciò consegue che, la quota annuale della detrazione che non è ricompresa nell’imposta lorda annuale non può essere utilizzata per gli anni successivi né essere rimborsata.

  1. Le alternative alla detrazione

Qualora non si volesse accedere alla detrazione in dichiarazione dei redditi, il soggetto che effettua gli interventi agevolati può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

  1. Conclusioni

È facilmente intuibile che la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi è una scelta poco conveniente per chi effettua i lavori e sostiene le spese per finanziarli poiché si può optare per le due migliori soluzioni appena descritte. Ma, allo stesso tempo, qualora si volesse usufruire dello sconto in fattura, bisognerebbe trovare un fornitore che acconsentisse a svolgere i lavori a sue spese, per poi ricevere il 110% del valore del lavoro svolto e regolarmente fatturato.

In conclusione, è doveroso soffermarsi su una importante problematica di questa riforma. Infatti, il tempo dato a disposizione per effettuare i lavori e usufruire del bonus è davvero troppo esiguo. È fisiologicamente impossibile poter eseguire tutti i lavori di ristrutturazione entro il 31 dicembre 2021, soprattutto quando vengono progettati interventi su condomini strutturalmente imponenti. Bisogna, quindi, prevedere il prolungamento di questa misura che porterebbe benefici su più fronti. Innanzitutto, estenderebbe il rilancio produttivo del settore delle costruzioni che è uno dei cardini dell’economia del nostro Paese e che tutt’oggi ancora risente fortemente della crisi iniziata dieci anni fa. Inoltre, si deve tener presente che gli interventi agevolati sono finalizzati al risparmio energetico e quindi garantiscono in modo imponente il rispetto delle soglie di riduzione di emissione di CO2. A ciò si aggiunge che, aumentando il tempo a disposizione per effettuare i lavori di ristrutturazione, esponenzialmente aumenterebbe anche il miglioramento strutturale delle abitazioni in tutto il Paese e, quindi, diventerebbe ancora di più una misura sociale atta a garantire a tutti di vivere in case sicure ed efficienti.

 

Dott. Giuseppe Edoardo Tarabuso

 

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