Società estinta: la responsabilità dei soci per i debiti tributari
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17243 del 02.07.2018 si è pronunciata sulla responsabilità dei soci per i debiti tributari dopo la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
La vicenda traeva origine dalla notifica di avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti dei soci di una società posta in liquidazione e cessata per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese.
Uno dei soci appellava la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Forlì aveva rigettato il suo ricorso. La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna , accogliendo il gravame, annullava gli avvisi di accertamento, in quanto l’azione di responsabilità prevista dal combinato disposto dell’art. 2495 c.c. e dell’art. 36 DPR n. 602/1973 non era esperibile nei confronti dei soci, non sussistendo un titolo di credito certo e definitivo precostituito dall’Amministrazione in tempo anteriore alla cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, non discende l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. L’estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti dalla stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.
Per il Collegio non esulano dalla disciplina di cui all’art. 2465 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste la piena responsabilità dei soci. Tale responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alla risultanza del bilancio finale di liquidazione e non subisce limitazioni alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci.
In conclusione, la pronuncia in commento ha stabilito che anche dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, permane l’integrale responsabilità dei soci per i debiti tributari non ancora accertati e non definitivi alla data di estinzione della società.
Dott.ssa Giulia Colicchio

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Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte di Cassazione ha affermato che dall’estinzione della società, derivante dalla sua volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, non discende l’estinzione dei debiti ancora insoddisfatti che ad essa facevano capo, poiché in tale ipotesi si riconoscerebbe al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui, con conseguente ingiustificato sacrificio dei creditori. L’estinzione della società determina, pertanto, un fenomeno di tipo successorio tale per cui i debiti insoddisfatti dalla stessa si trasferiscono in capo ai suoi soci.
Per il Collegio non esulano dalla disciplina di cui all’art. 2465 c.c. i crediti oggetto di accertamento sopravvenuti alla data della cancellazione della società, in relazione ai quali sussiste la piena responsabilità dei soci. Tale responsabilità opera indipendentemente dalla mancata definitività del debito tributario al momento del riparto in base alla risultanza del bilancio finale di liquidazione e non subisce limitazioni alcuna in ragione dell’entità del conferimento in favore dei soci.
In conclusione, la pronuncia in commento ha stabilito che anche dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, permane l’integrale responsabilità dei soci per i debiti tributari non ancora accertati e non definitivi alla data di estinzione della società.
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