Immigrazione: il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di lavoro
È previsto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro per colui che, in attesa dell’ottenimento dello status di rifugiato politico, abbia ottenuto il permesso per motivi umanitari
COSA È IL PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI?
Tale permesso si riferisce sostanzialmente a quei migranti che accedono al nostro paese tramite quei flussi migratori che annualmente sono presenti nel nostro paese ed una volta arrivati sul nostro territorio, nella maggior parte dei casi, gli stessi migranti invocano lo status di rifugiato politico, in quanto reduci da un regime dittatoriale o perché fuggono da guerre presenti nei loro paesi di origine.
Considerata la necessità di una verifica più approfondita da parte delle autorità per concedere lo status di rifugiato, viene inizialmente concesso per l’appunto un permesso per motivi umanitari valutati sulla base delle motivazioni in base alle quali gli immigrati entrano nel nostro paese.
E IL PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO?
Una volta ottenuto un permesso per motivi umanitari è previsto dalla normativa che, mentre le autorità svolgono le dovute verifiche, l’immigrato possa iniziare un lavoro per garantirsi un sostentamento così da poter provvedere alla sua permanenza.
SE NEL FRATTEMPO OTTENGONO UN CONTRATTO DI LAVORO?
Il T.A.R. di Bologna, sez. I, 09/02/2018 ha affermato che un regolare contratto di lavoro stipulato con un immigrato richiedente asilo politico non è sufficiente per poter convertire il permesso “provvisorio” rilasciato per motivi umanitari in un permesso per motivi di lavoro, in quanto il contratto non può legittimare alcuno a risiedere sul nostro territorio se questi non vi ha diritto.
In caso contrario, tale eventualità potrebbe senz’altro essere un escamotage per chi entra nel nostro paese, in quanto ottenendo un semplice contratto lavorativo chiunque sarebbe legittimato a permanere sul nostro territorio.
Dott. Stefano Liani

Immigrazione: il permesso di soggiorno per motivi umanitari e di lavoro
È previsto il permesso di soggiorno per motivi di lavoro per colui che, in attesa dell’ottenimento dello status di rifugiato politico, abbia ottenuto il permesso per motivi umanitari
COSA È IL PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI?
Tale permesso si riferisce sostanzialmente a quei migranti che accedono al nostro paese tramite quei flussi migratori che annualmente sono presenti nel nostro paese ed una volta arrivati sul nostro territorio, nella maggior parte dei casi, gli stessi migranti invocano lo status di rifugiato politico, in quanto reduci da un regime dittatoriale o perché fuggono da guerre presenti nei loro paesi di origine.
Considerata la necessità di una verifica più approfondita da parte delle autorità per concedere lo status di rifugiato, viene inizialmente concesso per l’appunto un permesso per motivi umanitari valutati sulla base delle motivazioni in base alle quali gli immigrati entrano nel nostro paese.
E IL PERMESSO PER MOTIVI DI LAVORO?
Una volta ottenuto un permesso per motivi umanitari è previsto dalla normativa che, mentre le autorità svolgono le dovute verifiche, l’immigrato possa iniziare un lavoro per garantirsi un sostentamento così da poter provvedere alla sua permanenza.
SE NEL FRATTEMPO OTTENGONO UN CONTRATTO DI LAVORO?
Il T.A.R. di Bologna, sez. I, 09/02/2018 ha affermato che un regolare contratto di lavoro stipulato con un immigrato richiedente asilo politico non è sufficiente per poter convertire il permesso “provvisorio” rilasciato per motivi umanitari in un permesso per motivi di lavoro, in quanto il contratto non può legittimare alcuno a risiedere sul nostro territorio se questi non vi ha diritto.
In caso contrario, tale eventualità potrebbe senz’altro essere un escamotage per chi entra nel nostro paese, in quanto ottenendo un semplice contratto lavorativo chiunque sarebbe legittimato a permanere sul nostro territorio.
Dott. Stefano Liani
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento. Con tale decisione, [...]
Con l’ordinanza n. 5448/2026 la Cassazione chiarisce che l’errore dell’avvocato non basta, ma occorre provare che senza quell’errore si sarebbe vinto la causa. Preliminarmente occorre evidenziare che la responsabilità professionale dell'avvocato si configura in caso [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza n. 1284, depositata il 21 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’autotutela sostituiva, chiarendo se l’Amministrazione finanziaria possa annullare un proprio atto impositivo e sostituirlo con un [...]
Nell’applicazione del diritto previdenziale e assistenziale italiano, l’Ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 della Corte di Cassazione ha segnato un importante punto di svolta nell’interpretazione della disciplina relativa all’indennità di accompagnamento. Con tale decisione, [...]

