Mantenimento: sospeso assegno a moglie che tenta di sfruttare la sua malattia

Con l’ordinanza n. 23322 del 05 Ottobre 2017 la Sezione VI Civile della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’eventualità di aumentare l’ammontare dell’assegno divorzile, in ragione di un presunto aggravamento delle condizione di salute della ex moglie ricorrente.

Sia il Tribunale di prime cure, che il Giudice d’Appello si erano pronunciati sulla questione in oggetto, negando alla donna il riconoscimento delle sue pretese, argomentando soprattutto sulla base di due constatazioni: in primo luogo la malattia era chiaramente antecedente al tempo della separazione; in secondo luogo, il grado ed il tipo di invalidità comportati non sono sembrati influire sulle sue capacità di lavoro.

Dunque, nell’ordinanza di cui in epigrafe gli Ermellini spiegano

[…]Posto che per chiedere la revisione delle condizioni delle separazione personale occorre la rappresentazione di fatti diversi o nuovi, va rilevato, quanto al primo motivo, che la stessa parte indica passi della CTU ove si rileva che a seguito del ricovero ospedaliero a Milano del novembre 2013 è stata diagnosticata “una predominante componente miofasciale”, cosa quindi diversa dal rilevare che sia “insorta” la malattia dopo la separazione (vedi il riferimento del controcorrente a pag. 12 del controricorso ad affermazione contraria del CTU), ed inoltre, la parte avrebbe dovuto allegare e far valere nel giudizio di merito l’incidenza della malattia sulla capacità lavorativa, mentre, come rilevato dalla Corte d’appello, la signora continua a svolgere la sua attività e, per il titolo professionale che possiede, potrebbe svolgere attività per i privati.”.

La Suprema Corte, pertanto, non solo ha rigettato il ricorso dell’ex moglie, ma ha di più disposto una sospensione dell’assegno mensile in quanto dagli atti era inequivocabilmente emersa la capacità della donna di lavorare.

Dott.ssa Carlotta Mastrantoni