Autovelox: verbale illegittimo se non c'è la motivazione della mancata contestazione immediata
“In punto di diritto è illegittimo il verbale di rilevazione dell’eccesso di velocità che non riporta la motivazione della contestazione immediata quando sia stato constatato che il tratto di strada era un lungo rettilineo tale da consentire la contestazione” è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25030 del 23 ottobre 2017.
Nella fattispecie i Giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso di un Comune avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che a sua volta aveva ritenuto legittima la decisione del Giudice di Pace con la quale era stato annullato un verbale di contravvenzione per violazione di cui all’art. 142 del Codice della Strada.
Per il ricorrente, però, le decisioni di merito erano ingiuste in quanto ai sensi dell’art. 201 primo comma bis lettera e) del Cds l’immediata contestazione dell’illecito non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza rispetto al posto di accertamento.
Per gli Ermellini ciò è vero nei casi previsti dalla legge, ma non quando lo strumento di misurazione è gestito dalla pattuglia operante in loco. In tale situazione “nulla impediva agli organi di Polizia di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare le stesse di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione”.
Tuttavia, nel caso di specie, essendo ciò possibile, il verbale di contestazione, come evidenziato dal Giudice dell’Appello, avrebbe dovuto specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.
In definitiva la Suprema Corte, mediante l’Ordinanza suindicata, ha ritenuto i motivi infondati e di conseguenza ha rigettato il ricorso.
Dott. Vincenzo Di Capua

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“In punto di diritto è illegittimo il verbale di rilevazione dell’eccesso di velocità che non riporta la motivazione della contestazione immediata quando sia stato constatato che il tratto di strada era un lungo rettilineo tale da consentire la contestazione” è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25030 del 23 ottobre 2017.
Nella fattispecie i Giudici della sesta sezione civile della Suprema Corte hanno rigettato il ricorso di un Comune avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che a sua volta aveva ritenuto legittima la decisione del Giudice di Pace con la quale era stato annullato un verbale di contravvenzione per violazione di cui all’art. 142 del Codice della Strada.
Per il ricorrente, però, le decisioni di merito erano ingiuste in quanto ai sensi dell’art. 201 primo comma bis lettera e) del Cds l’immediata contestazione dell’illecito non è necessaria quando, come nel caso in esame, la determinazione dell’illecito avviene in un tempo successivo e dunque quando il veicolo oggetto del rilievo è a distanza rispetto al posto di accertamento.
Per gli Ermellini ciò è vero nei casi previsti dalla legge, ma non quando lo strumento di misurazione è gestito dalla pattuglia operante in loco. In tale situazione “nulla impediva agli organi di Polizia di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, possano fermare le stesse di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione”.
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Dott. Vincenzo Di Capua
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